Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45626 del 20/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45626 Anno 2015
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI GIUSEPPE N. IL 04/12/1955
NACCHIO RENATO N. IL 10/01/1950
URSOLINO MARIO N. IL 22/12/1942
PETTI PASQUALE N. IL 09/10/1970
avverso la sentenza n. 1884/2010 CORTE APPELLO di SALERNO, del
23/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
TADDEI;

Data Udienza: 20/10/2015

R.G.: 55020/2014
Motivi della decisione

Parisi Giuseppe, Nacchio Renato,Ursolino Mario,Petti Pasquale ricorrono
avverso la sentenza n.1917/14 del 23.06.2014 della Corte d’Appello di Salerno,
che ha confermato la sentenza di condanna per il reato di tentata estorsione ed
altro , del Tribunale di Nocera Inferiore del 03.03.2010 lamentando :

motivazione ; mancata dichiarazione di prescrizione del reato del reato di
estorsione ;
Nacchio : Inutilizzabilità della chiamata in correità di Ursolino e De Vivo,
erroneamente ritenute concordanti e pertanto attendibili dalla Corte di merito
che non ha rilevato le molteplici lacune del ricordo da parte dei due dichiaranti;
carenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità che fonda
esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie di De Vivo e Ursolino, prive di
attendibilità per il motivo precedente; A-cívvi-;at

L,„„ )2,42„ C9u4…;~`,91,t(-.

Ursolino: Carenza di motivazione avendo la Corte fatto rinvio alla motivazione di
prime cure;
Petti: errata valutazione della prova dichiarativa avendo la Corte affermato,
contrariamente al vero ,che le dichiarazioni di Ursolino e De Vivo concordano;
nullità della sentenza in relazione alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art.7
L.203 del 1991;nullità della sentenza per eccessivo aumento di pena ai sensi
dell’art.81 cod.pen.
I ricorsi sono tutti inammissibili per infondatezza e genericità dei motivi.
Le censure relative, alla attendibilità delle dichiarazioni di Ursolino e De Vivo,
comuni a Parisi , Nacchio e Petti attingono la valutazione di merito che la Corte
ha fatto del materiale probatorio e pertanto le relative censure non sono
1extag.,1,14,

prospettabili in sede di legittimità se3 motwate i in modo logico ed adeguato.
Nessuna censura in tal senso è stata prospettata nei ricorsi predetti essendosi
appuntate le critiche al merito della decisione.
Del tutto generico è il motivo del ricorso Parisi che postula la prescrizione
del reato di estorsione: prescrizione che comunque non può dirsi maturata
trattandosi di reato pluriaggravato. Generici sono i motivi n.2 e 3 del ricorso Petti
essendosi limitathil ricorrente ad affermare il vizio senza altrimenti motivare tale
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affermazione ;t
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge

Parisi : erronea applicazione dell’art.629 cod.pen.; contraddittorietà della

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo
profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00).

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e , ciascuno,a1 versamento della somma di € 1.000,00 in
favore lla Cassa delle ammende.
Roma, 0.10
Il Con

Il Presidente

P.Q.M.

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