Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4561 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4561 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASTIDAS AVILA JUAN CARLOS N. IL 25/06/1977
avverso l’ordinanza n. 3198/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 17/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano
respingeva il reclamo proposto da Bastidas Avila Juan Carlos avverso il
provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di
liberazione anticipata in relazione al periodo tra il 22.2.2009 ed il 21.8.2009,
tenuto conto che il condannato aveva partecipato ad una protesta collettiva
particolarmente violenta con il danneggiamento di cosej pericolo per la incolumità

2.

Ricorre l’interessato, personalmente, rilevando di avere sempre

partecipato all’opera di rieducazione e che il fatto oggetto del rapporto
disciplinare aveva riguardato un momento di concitazione tra detenuti al quale
non aveva partecipato e nel quale si era trovato coinvolto come aveva cercato di
spiegare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in conformità con i
principi di diritto affermati da questa Corte in materia di liberazione anticipata.
A fronte di ciò, il ricorrente propone censure in fatto finalizzate ad una
rivalutazione non consentita nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

dei detenuti e della polizia penitenziaria.

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