Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4561 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4561 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANTO’ RENATO N. IL 28/10/1984
avverso la sentenza n. 4770/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di FANTO’ Renato deve essere dichiarato inammissibile.
Le doglianze consistono infatti nella rinnovazione di una linea difensiva basata su
ragioni di merito. In ordine ad esse il collegio di seconda istanza si è espresso con
argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici.
Le censure relative alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato sono

della vicenda, non consentita in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, la
motivazione della sentenza appare coerente e non affetta da manifesta illogicità. Va
ricordato che, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare
che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le
stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero,
dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche
per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass. 4, 5191/2000, imp.
Barone, rv. 216473).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

connotate da assoluta genericità ed in ogni caso invitano ad una rilettura nel merito

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