Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45607 del 13/10/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45607 Anno 2015
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DODAJ ROBERT N. IL 12/11/1980
avverso l’ordinanza n. 598/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;
Data Udienza: 13/10/2015
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza emessa
195
9/>1/2014,
la Corte di appello di Milano, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da Robert Dodaj, volta a
ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671
cod. proc. pen., in relazione alle sentenze pronunziate nei suoi confronti dalla
Corte di appello di Milano il 12/02/2008 e il 02/11/2010, ritenendovi ostativi la
natura dei reati commessi nell’arco temporale in esame, la distanza cronologica
provvedimenti giurisdizionali presupposti, di elementi obiettivi idonei a
comprovare in modo univoco l’esistenza di un progetto criminoso unitario.
Avverso questa ordinanza il Dodaj, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione
all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva
tenuto conto della contiguità temporale dei fatti delittuosi presupposti dalle tre
sentenze dedotte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente
infondati.
Il ricorso in esame, invero, più che individuare singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, tende a
provocare una nuova, non consentita, valutazione delle circostanze di fatto, in
quanto tali insindacabili in sede di legittimità.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato il contenuto
delle diverse sentenze e, all’esito della compiuta disamina delle stesse, con una
motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e
processuale, ha illustrato le ragioni di fatto – in quanto tali insindacabili in sede
di legittimità – ostative al riconoscimento della continuazione nei confronti del
Dodaj.
La Corte di appello di Milano, invero, valutava correttamente le condotte
delittuose presupposte, escludendo che tali reati si connotassero per l’unitarietà
del programma criminoso sottostante, che non deve essere confuso con la
sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine, anche tenuto conto
del fatto che i comportamenti di cui si assumeva la continuazione, oltre a essere
eterogenei per tipologia, erano stati commessi in un arco temporale pluriennale,
compreso tra il 30/08/2005 e 1’08/05/2009.
tra gli stessi, l’eterogeneità dei comportamenti illeciti considerati e l’assenza, nei
Inoltre, la reiterazione della condotta criminosa non può essere espressione
di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre
sostentamento, venendo sanzionata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la
professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e
opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione,
preordinato al favor rei (cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.
252950).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Robert Dodaj deve essere
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015.
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al