Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4560 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4560 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HALIM HAMID N. IL 04/04/1970
avverso l’ordinanza n. 3788/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
Ritenuto in fatto ed in diritto.
itt iAro
1. Il Tribunale di sorveglianza di tern= rigettava l’opposizione proposta da
Halim Hamidi avverso il decreto con il quale era stata disposta l’espulsione dal
territorio dello Stato ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 16 e successive
modificazioni.
A ragione, rilevava che i motivi addotti non rientrano tra quelli di cui all’art.
19 d.lgs. n. 286 del 1998 che disciplina i casi di divieto di espulsione e che anche
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
predetto, personalmente, rilevando che la figlia detetà di otto anni è cittadina
italiana
ed
è
inserita
nel
contesto
italiano,
pertanto
l’espulsione
comprometterebbe gravemente la sua psicologia ed il suo futuro.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
All’evidenza, il ricorrente deduce esclusivamente censure di merito non
sindacabili nel giudizio di legittimità.
Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. c) e 581, lett. c), cod. proc.
pen..
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.
la moglie del condannato era priva del permesso di soggiorno.