Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4560 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4560 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCIANI ENZO NATALINO N. IL 17/12/1963
avverso la sentenza n. 970/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di LUCIANI Enzo Natalino deve essere dichiarato inammissibile giacché i motivi
in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare,
per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la

poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art.
591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze
difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate
nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza. In particolare ha dato conto delle ragioni,
improntate a valutazioni in fatto, incensurabili in questa sede perché coerentemente
motivate, che portavano ad una qualificazione del fatto come ricettazione e non come
furto, rilevando che l’imputato non ha confessato il furto nell’appartamento del Canelli,
dove è certo che le cravatte e le magliette sono state asportate, ma ha affermato di
avere sottratto detti beni ad uno sconosciuto albanese asportandole da un ciclomotore
lasciato incustodito sulla pubblica via.

Così come ha dato conto, con motivazione in fatto incensurabile in questa sede delle
ragioni che impedivano la concessione dell’attenuante di cui al cpv dell’art. 648 c.p. e di
quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ( valore della merce).

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.

Così deliberato in Roma il 16.12.2014

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