Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45597 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45597 Anno 2015
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABID ABDELLAH N. IL 20/09/1980
avverso la sentenza n. 2423/2014 TRIBUNALE di MODENA, del
11/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 13/10/2015

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza emessa 1’11/12/2014 il Tribunale di Modena applicava ad
Abdellah Abid, su concorde richiesta delle parti processuali, la pena di mesi otto
di reclusione, per la commissione del reato di cui all’art. 13, comma 13, del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Avverso tale sentenza l’Abid ricorreva personalmente per cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’assoluta

correttezza della qualificazione giuridica effettuata dalle parti processuali in sede
di patteggiamento, senza fornire ulteriori elementi valutativi sul percorso
motivazionale compiuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione
profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dal
patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte dallo Spinelli appaiono
prive di specificità e comunque manifestamente infondate, in ragione del fatto
che il Tribunale di Modena, oltre a qualificare i fatti contestati, richiamava gli
accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine nell’immediatezza dei fatti e il
precedente accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna effettuato il
14/04/2014, con imbarcazione del ricorrente su un volo diretto a Casablanca,
confrontandosi in tal modo analiticamente con la congruità dell’ipotesi
accusatoria.
Questa motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in
sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente
adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
2

carenza di motivazione della sentenza, essendosi limitato il giudice a verificare la

giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv.
212438).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Abdellah Abid deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015.

P.Q.M.

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