Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4559 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4559 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELFORTE SALVATORE N. IL 09/12/1960
avverso l’ordinanza n, 1830/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 18 -ter legge n.
354 del 1975, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il reclamo proposto da
Salvatore Belforte, detenuto in regime di cui all’art. 41

-bis Ord. Pen., avverso il

provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva disposto
il trattenimento di una missiva in partenza indirizzata alla moglie del detenuto contenente
frasi dal contenuto ambiguo idonee a celare messaggi diretti all’esterno.

lamentando la violazione di legge per motivazione apparente.
Lamenta la omessa valutazione in ordine al bilanciamento tra il diritto alla libertà di
corrispondenza e le esigenze di ordine e sicurezza. Rileva che il tribunale si è limitato a
formulare affermazioni meramente assertive per sostenere la legittimità del
provvedimento impugnato assumendo un presunto contenuto ambiguo e criptico della
missiva.
Di contro, il ricorrente aveva fornito un’ampia spiegazione del contenuto della
missiva sottoposto al provvedimento di trattenimento spiegando di cosa ha parlato nella
lettera.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve/dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, all’evidenza, ripropone le medesime doglianze poste a fondamento del
reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza, volte alla
rivalutazione non consentita al giudice di legittimità, a fronte di adeguata, sia pure
sintetica, motivazione del provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Belforte, a mezzo del difensore di fiducia,

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