Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4559 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4559 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPERANZA EMANUELE N. IL 17/07/1975
avverso la sentenza n. 4779/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di SPERANZA Emanuele deve essere dichiarato inammissibile giacché i motivi
in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare,
per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la

poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art.
591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità.
Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente
denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze
difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a
sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate
nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza.

Lamenta il ricorrente vizio di motivazione anche in ordine al diniego di concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è
oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione,
purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure
quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti
indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI 24 settembre 2008 n.42688, Caridi;
sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n.
34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)
Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche
con riferimento ai numerosi precedenti penali .

1

mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di

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