Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45583 del 13/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 45583 Anno 2015
Presidente: CASSANO MARGHERITA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANGOUD ABDELMJID N. IL 02/11/1976
avverso l’ordinanza n. 81/2014 TRIBUNALE di CUNEO, del
27/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO
CENTONZE;

Data Udienza: 13/10/2015

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RILEVATO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 27/10/2014 il Tribunale di Cuneo rigettava l’istanza
proposta da Abdelmjid Angoud volta a ottenere l’applicazione dei benefici di cui
all’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., in relazione alla pena di mesi quattro di arresto
e 1.800,00 euro di ammenda, irrogatagli con sentenza emessa dallo stesso
organo giurisdizionale il 30/01/2014.
Avverso tale ordinanza l’Angoud ricorreva personalmente per cassazione,

concessione del beneficio richiesto ex all’art. 186, comma 9 bís C.d.S.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente
infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi: l’art. 186, comma 9

bis C.d.S. prevede la

possibilità di sostituire la pena detentiva e quella pecuniaria irrogate al
condannato con la prestazione di un’attività non retribuita a favore della
collettività, le cui modalità devono essere stabilite in sede di cognizione, con il
decreto penale o con la sentenza di condanna, nel cui ambito l’eventuale
richiesta deve essere presentata.
Ne discende che, nel caso di specie, osta all’applicazione del beneficio
richiesto dall’Angoud l’irrevocabilità della sentenza emessa il 30/01/2014 dal
Tribunale di Cuneo, non essendo stata formulata la richiesta in sede di
cognizione e non essendo possibile elidere gli effetti del giudicato al di fuori delle
ipotesi espressamente previste dalla legge.
L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi
risultanti agli atti, con motivazione congrua e priva di erronea applicazione della
legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sull’irrevocabilità della
sentenza presupposta, così come desumibile dal passaggio motivazionale
esplicitato a pagina 1 del provvedimento.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Abdelmjid Angoud deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.000,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

deducendo violazione di legge, in relazione alla sussistenza dei presupposti per la

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2015.

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