Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4558 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4558 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOUSLIM JALAL N. IL 01/01/1979
avverso l’ordinanza n. 721/2012 TRIBUNALE di MILANO, del
04/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il giudice dell’esecuzione respingeva
l’istanza avanzata da Mouslim Jalal, volta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati
giudicati con le sentenze specificamente indicate tenuto conto della distanza
temporale e delle diverse modalità della condotta.

cassazione chiedendo l’applicazione della continuazione sussistendone i
presupposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del
ricorso che non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di
diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art.
581, lettera c, cod. proc. pen.) laddove il supposto errore del giudice
dell’esecuzione in ordine alla collocazione associativa del ricorrente non appare
decisivo ai fini della configurabilità della continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per

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