Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4557 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4557 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERVELLINI ANTONIO N. IL 24/09/1943
avverso la sentenza n. 2823/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
03/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 16/12/2014
OSSERVA
Il ricorso di CERVELLINI Antonio, ulteriormente illustrato dalla memoria in atti, deve
essere dichiarato inammissibile.
Le censure relative relative alla affermazione della penale responsabilità sono connotate
da assoluta genericità ed in ogni caso invitano ad una rilettura nel merito della vicenda,
non consentita in sede di legittimità, laddove, come nel caso di specie, la motivazione
con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che “È
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle
poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art.
591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (Cass. 4, 5191/2000, imp. Barone, rv.
216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si evince la assoluta
assenza di specificità e la loro attinenza a valutazioni di merito della vicenda.
Anche la doglianza in punto é generica. Il ricorrente si limita a contestare l’eccessività
della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi
ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i
criteri di cui all’art. 133 c.p.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014
della sentenza appare coerente e non affetta da manifesta illogicità. Va ricordato che,