Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45560 del 15/09/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45560 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: VECCHIO MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALFANO MASSIMILIANO N. IL 01/01/1982
avverso l’ordinanza n. 1168/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
28/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
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Data Udienza: 15/09/2015

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Udienza del 15 settembre 2015

Ricorso n. 23.545/2015 R.G. *

Uditi, altresì, in camera di consiglio:

Rileva

— Con ordinanza deliberata il 28 aprile 2015 e depositata il 30 aprile 2014, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del
riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato — fatta eccezione per la contestata aggravante del metodo
mafioso che ha escluso — la ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 25 febbraio 2015, di custodia cautelare in carcere a carico di Massimiliano Alfano, indagato
per il concorso morale, in qualità di mandante e in compartecipazione coll’esecutore materiale, Giancarlo Orsini, nel delitto di lesione
personale grave e premeditata, commesso in danno di Cinzia Pugliese, in Roma il 24 luglio 2013, nonché dei connessi reati di detenzione
e di porto illegali di arma comune da sparo.
i.

1.1— Sulla base della chiamata in correità di Giancarlo Orsini (attinto
da schiaccianti indizi di colpevolezza e reo confesso dell’omicidio
premeditato di Roberto Musei, perpetrato in Roma il 23 gennaio
2014) e degli elementi di prova acquisiti a conferma della attendibilità del dichiarante (v. infra), i giudici di merito hanno accertato – sul
piano della gravità indiziaria – quanto segue.

Dietro promessa del pagamento del prezzo del delitto, Alfano aveva
ingaggiato Orsini per il ferimento della Pugliese, gerente e proprietaria pro quota colla figlia, Maria Sole Massaria, del centro estetico
Linea&Sole, ubicato in Roma in Piazza Tosti, n. 1.
Mandante e sicario avevano eseguito un sopralluogo notturno, il
giorno antecedente quello del delitto, presso il ridetto centro.
Intorno alle ore 20.00 del 24 luglio 2014 Orsini si era recato nel centro estetico, col capo parzialmente travisato da un casco da motociclista, e gambizzò la vittima, attingendola al polpaccio destro con due
colpi d’arma da fuoco, esplosi con una pistola calibro 45, e cagionando la frattura del terzo medio del perone.
Quattro giorni dopo Alfano corrispose a Orsini la somma pattuita per
l’esecuzione del delitto (euro 2.500).

2

—il Pubblico Ministero in persona del dott. Paolo Canevelli, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema
di cassazione, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
—il difensore del ricorrente, avv. Giosuè Bruno Naso, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

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Ricorso n. 23.545/2015 R. G. *

Udienza del 15 settembre 2015

Con riferimento ai motivi del riesame e in relazione a quanto
serba rilievo nella sede del presente scrutinio di legittimità, previa
diffusa esposizione dei fatti di sangue confessati dall’Orsini (omicidio
di Roberto Musci, omicidio di Sesto Corvini, omicidio di Federico Di
Meo, gambizzazione di Mirco Maccarinelli e rapina in danno di costui, tentata rapina in danno di Giulio Morelli e ferimento dello stesso), delle chiamate in correità formulate dall’ Orsini a carico di altri
indagati e del positivo scrutinio operato al riguardo in sede cautelare,
il Tribunale ha osservato: non è contestabile l’attendibilità intrinseca
del chiamante in correità; le dichiarazioni sono assolutamente spontanee e disinteressate; salvo che per l’omicidio Musci, Orsini ha confessato delitti per i quali non era neppure sospettato di essere
l’autore; non ha ottenuto alcun beneficio o premio per la collaborazione investigativa offerta; le propalazioni collimano con i dati di generica e col testimoniale relativi a fatti di sangue; in particolare gli
accertamenti balistici, effettuati sui bossoli repertati sulle scene dei
delitti, hanno dimostrato l’impiego della medesima pistola calibro 45
per l’esecuzione dell’omicidio del Musei e delle gambizzazioni di
Maccarinelli e della Pugliese; al di là dei « copiosi elementi di natura
logica » alla stregua della positiva verifica delle accuse nei confronti
degli altri indagati, la attendibilità della chiamata in correità a carico
del mandante Alfano riceve conferma, sul piano estrinseco e in chiave
individualizzante, dalla rilevazione del traffico telefonico intercorso
tra i due compartecipi e dalla elaborazione dei relativi dati; innanzi
tutto, in proposito, in occasione del sopralluogo del 23 luglio 2013
presso il centro estetico della Pugliese, sono stati registrati plurimi
contatti telefonici tra Alfano e Orsini; alle ore 23.46 l’apparecchio
dell’indagato ha agganciato cella pertinente alla area del centro; mentre il telefono di Orsini, alle ore 23.12 e alla ore 23.32, ha impegnato
la cella vicina di viale Europa; il tragitto percorso da Alfano (ricostruito dalla polizia giudiziaria attraverso la localizzazione del suo
cellulare desunta dalla progressiva attivazione delle celle della rete telefonica) corrisponde con l’itinerario descritto da Orsini, del viaggio
in macchina compiuto assieme all’indagato per il sopralluogo; il giorno del delitto, nell’arco orario compreso tra le 18.0o e le 21.00, più
contatti telefonici tra il mandante e il sicario, precedettero e seguirono la esecuzione del delitto; e ulteriori contatti tra i due compartecipi
sono stati censiti nella notte del 28 luglio 2013 in occasione del pagamento del prezzo del delitto, secondo quanto narrato dal dichiarante; sono, infine, documentati significativi contatti telefonici, in
precedenza intercorsi, tra il 29 gennaio e l’il febbraio 2012, tra
l’indagato e Riccardo Sibio, il quale, mediante rivoltellate, aveva infranto le vetrine del centro estetico della Pugliese nel gennaio 2012;
conclusivamente la chiamata in correità, intrinsecamente attendibile,

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1.2 –

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Ricorso n. 23.545/2015

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Udienza del 15 settembre 2015

per precisione, coerenza, spontaneità e disinteresse, è confortata da
adeguati riscontri esterni individualizzanti.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del
difensore di fiducia, avvocato Giosuè Bruno Naso, mediante atto recante la data dell’il maggio 2015, col quale ha dichiarato promiscuamente di denunziare, ai sensi dell’articolo 606, comma i, lettere b) ed
e), cod. proc. pen., « violazione di legge e vizio logico di motiva2. –

Il ricorrente nega che la chiamata in correità sia assista da alcun elemento di prova che ne confermi la attendibilità.
E in proposito deduce: i « copiosi elementi di natura logica » considerati dal Tribunale, suffragano semmai l’attendibilità intrinseca del
dichiarante, ma non anche quella estrinseca in prospettiva individualizzante; l’indagato non è attinto da intercettazioni di comunicazioni
telefoniche compromettenti; i contatti telefonici sono privi di valenza
indiziaria in quanto pacificamente Alfano e Orsini si conoscevano; né
è significativa la localizzazione degli apparecchi telefonici, in quanto
nel raggio di copertura della cella non si trova esclusivamente il centro estetico della Pugliese; peraltro le localizzazioni del 23 luglio 2014
contraddicono la tesi di accusa in quanto mai i cellulari dell’indagato
e dell’accusatore hanno agganciato la medesima cella; tanto dimostra
che i due non erano assieme e che Alfano non accompagnava Orsini
nel preteso sopralluogo, a tacere della circostanza che il dichiarante
lo ha collocato alle due di notte; le conclusioni tratte dal giudice del
riesame, anche in relazione al supposto pagamento del prezzo del delitto, sono caratterizzate dalla « forte carica congetturale » al pari
delle mere illazioni circa il coinvolgimento del ricorrente col Sibio
nella perpetrazione del danneggiamento delle vetrine del centro estetico.
3. — Il ricorso è infondato.
3.1 — Non ricorre — alla evidenza — il vizio della violazione di legge:
—né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo
applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma,
ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un
fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);
—né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del
riesame esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei
principi di diritto fissati da questa Corte, né, oltretutto, opponendo il
ricorrente alcuna alternativa interpretazione a quella correttamente
seguita nel provvedimento impugnato.

zione ».

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Udienza del 15 settembre 2015

3.2 — Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione che rilevi nella
sede del presente scrutinio di legittimità.

I dati considerati non rendono manifestamente illogico — a confutazione della accusa — il costrutto argomentativo che sorregge il provvedimento impugnato.
Gli è che l’ attivazione di celle diverse (ma non lontane) della rete radiomobile da parte delle due utenze in orari distinti non vale a escludere che successivamente i possessori dei relativi apparecchi si
trovassero assieme, a bordo di un veicolo in transito. Né la circostanza è certamente esclusa dalla assenza della contemporanea attivazione della medesima cella per l’aggancio di entrambe le utenze reciprocamente connesse, posto che, oltretutto, due persone che si trovino
nell’abitacolo della stessa autovettura non comunicano tra loro col
mezzo del telefono.
Mentre appare tutt’altro che irragionevole appare la conclusione dei
giudice del riesame il quale dalla ricostruzione del movimento del cellulare dell’ indagato, dalle localizzazioni dei telefonini di Alfano e di
Orsini, in sinergica correlazione con i contatti intrattenuti da costoro
e colla tempistica della preparazione e della esecuzione del fatto di
sangue, ha desunto la ricorrenza di elementi probatori individualizzanti di conferma della attendibilità della chiamata in correità. Laddove la valenza del compendio indiziario considerato non risulta
neutralizzata da prospettazione veruna di alternative e lecite ragioni dei contatti intercorsi.
In conclusione, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente — come illustrato nel paragrafo che precede sub i. delle ragioni della
propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune
da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della
plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e,
da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n.
229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze
espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di
v itia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure
di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti
dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili a’ termini
dell’articolo 606, comma 3, cod. proc. pen.

5

Non ha pregio la supposta contraddizione, denunziata dal difensore,
in ordine alla localizzazione degli apparecchi telefonici del ricorrente
e dell’Orsini, la notte del 23 luglio 2013.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE

Ricorso n. 23.545/2015

R.G.

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Udienza del 15 settembre 2015

3.3 — Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’ articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’ istituto penitenziario ai sensi dell’ articolo 94,
comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, addì 15 settembre 2015.

P. Q. M.

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