Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4556 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4556 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE ROSARIO N. IL 04/01/1964
avverso l’ordinanza n. 6465/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

Ritenuto in fatto

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Palermo
accoglieva parzialmente il reclamo proposto da Rosario Pace che lamentava le condizioni
disumane di detenzione e la inadeguatezza del trattamento penitenziario, ingiungendo
alla direzione della casa circondariale di Palermo, al provveditorato regionale e al DAP di
adottare i provvedimenti opportuni per rimuovere le riscontrate violazioni dei diritti del
reclamante (rispetto dello spazio vitale nella cella, diritto di fruire di adeguati periodi di
tempo all’esterno, all’uso adeguato di bagni e docce), respingendo i restanti motivi di

2. Ricorre l’interessato, personalmente, ribadendo la sussistenza di gravi violazioni
dei diritti umani in specie con riferimento alla mancanza di spazio.

Considerato in diritto

Il ricorso è palesemente aspecifico e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente ha proposto doglianze generiche e prive della necessaria
correlazione con il contenuto del provvedimento impugnato.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di
porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del
provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di “motivo” di
impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n.
25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di
un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere
di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione,
ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base
delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o

contra legem la

decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e
di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a

doglianza e dichiarando inammissibile la richiesta di liquidazione di indennizzo.

favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

DEPOSITATA
Così • ciso, il 29 ottobre 2013.

IN CANCELLERI,

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