Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4555 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4555 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STUFANO LUIGI N. IL 28/07/1971
avverso l’ordinanza n. 7733/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava
la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, con effetto ex tunc, nei confronti di
Luigi Stufano che era in più occasioni ricaduto nell’uso di stupefacenti ed aveva rifiutato
l’inserimento in struttura comunitaria ritenuta più adatta al trattamento riabilitativo.
Riteneva, pertanto, che la misura si è dimostrata del tutto inadeguata con
conseguente effetto ex tunc della revoca.
Ha proposto ricorso per ca. ssazione, a mezzo del difensore di fiducia, il
condannato denunciando il vizio della motivazione in ordine alla esclusiva valutazione
degli episodi negativi senza alcun riferimento agli elementi positivi avendo il condannato
adempiuto alla prescrizione di mantenere i contatti con il Sert facendo con molta fatica
alcuni miglioramenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata – applicando correttamente i principi di diritto in materia di
revoca della misura alternativa – ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati / la decisione di revocare la
misura con effetti retroattivi.
A fronte di ciò le doglianze del ricorrente si sostanziano in censure di fatto la cui
valutazione è preclusa al giudice di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delfzr
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannalt ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.
2.