Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4555 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4555 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HU KEZHANG N. IL 17/01/1961
avverso la sentenza n. 6243/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di HU KEZHANG deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso
dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più,
non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di

fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod.
proc. pen., comma primo, lett. c), all’inammissibilità. Sono manifestamente
insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la
Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto
del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione,
esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate
nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la
conferma delle conclusioni di colpevolezza.
La doglianza in punto pena é generica. Il ricorrente si limita a contestare l’entità della
pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti
rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p.
Lamenta il ricorrente vizio di motivazione anche in ordine al diniego di concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
Sul punto deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi
dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass. sez.VI
24 settembre 2008 n.42688, Caridi; sez.VI 4 dicembre 2003 n.7707, Anaclerio).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli
ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da
tale valutazione (Cass. sez.VI 16 giugno 2010 n.34364, Giovane, Sez. 6, Sentenza n.
34364 del 16/06/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 248244)

1

ii,

correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a

Nella fattispecie la Corte territoriale ha motivato il diniego delle attenuanti generiche
con riferimento ai precedenti penali specifici.
Così come ha motivato in ordine alle ragioni che impedivano la concessione della
sospensione condizionale della pena .
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa

1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di

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