Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4554 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4554 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

Data Udienza: 29/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRAVIANO GIUSEPPE N. IL 30/09/1963
avverso l’ordinanza n. 7925/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

DEPOSITATA1
IN CANCELLERIA

30 6EN 2014

-.A

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 18

ter

legge n. 354 del 1975, il Tribunale di sorveglianza di Milano respingeva il
reclamo proposto da Giuseppe Graviano, detenuto in regime di cui all’art. 41

bis

Ord. Pen., avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza
della stessa sede aveva disposto il trattenimento di una missiva in arrivo,
ritenendo inopportuni i contatti epistolari tra detenuti, stante il ruolo e la
pericolosità del Graviano.
Il tribunale riteneva infondato il reclamo rilevando che il detenuto aveva
ricevuto informazione del trattenimento della corrispondenza e che il
provvedimento del magistrato di sorveglianza è stato emesso correttamente.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione il Graviano, personalmente,

lamentando che non sono stati rispettate le regole europee che prevedono
contatti epistolari tra i detenuti e ribadisce la mancata notifica del
provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, all’evidenza, ripropone le medesime doglianze poste a
fondamento del reclamo avverso il provvedimento di trattenimento della
corrispondenza sulle quali il tribunale ha argomentato – come in premessa
sinteticamente richiamato – puntualmente e facendo corretta applicazione dei
principi di diritto esplicitamente indicati.
Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e volto alla mera
rivalutazione di quanto correttamente affermato nel provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

I.

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