Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45535 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45535 Anno 2013
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LEO VITTORIO N. IL 02/01/1990
avverso la sentenza n. 682/2012 CORTE APPELLO di MESSINA, del
19/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. kr ,-, c4,),
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che ha concluso per c:,ft

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Data Udienza: 26/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. All’esito di rito abbreviato De Leo Vittorio veniva giudicato dal Tribunale di
Messina responsabile del delitto di furto in abitazione commesso in concorso con
Ardizzone Gaetano e condannato alla pena ritenuta equa.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina riformava
parzialmente la decisione di primo grado rideterminando la pena. In particolare
rigettava il motivo di appello che si doleva della nullità della sentenza impugnata

cod. pen. nonostante questa fosse stata contestata dal P.M. solo
successivamente all’ammissione del rito abbreviato incondizionato.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il De Leo- a mezzo del
proprio difensore di fiducia, avv. Alessandro Billè.
Con unico motivo deduce la violazione degli artt. 438, 441 1 441bis cod.
proc. pen. per non essere consentita la modifica dell’imputazione originaria una
volta ammesso il rito abbreviato incondizionato e non avendo valore al riguardo
il fatto che i difensori, muniti di procura speciale, avessero preso atto della
nuova contestazione e avessero reiterato la richiesta di giudizio abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Questa Corte ha già esplicitato che la disposizione di cui all’art. 423
cod. proc. pen., in tema di modifica dell’imputazione nel corso dell’udienza, non
si applica nel giudizio abbreviato per l’esplicito divieto di cui al comma primo
dell’art. 441, sicché la contestazione suppletiva in tale giudizio di una circostanza
aggravante determina la nullità della sentenza (Sez. 4, n. 12259 del 14/02/2007
– dep. 23/03/2007, Biasotto, Rv. 236199; conforme Sez. 6, n. 13117 del
19/01/2010 – dep. 08/04/2010, Sghiri Yassine e altro, Rv. 246680).
Proprio perché si tratta di una nullità che trova origine nella previsione
dell’art. 522, comma 1 cod. proc. pen., essa va ricondotta al novero delle nullità
a regime intermedio (“La violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in
primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado
successivo. Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la
prima volta in sede di legittimità”: Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012 – dep.
01/08/2012, Di Stefano, Rv. 253217).

3.2. Nel caso che occupa, la pena inflitta al De Leo è stata così determinata:
fissata la pena base in anni tre mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa,
si è apportato un aumento per effetto della recidiva contestata, giungendosi così

per aver il giudice di primo grado ritenuto la recidiva di cui all’art. 99, comma 4

ad anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, sulla quale si è
apportata la riduzione di un terzo prevista in caso di rito abbreviato.
La contestazione della recidiva ha avuto pertanto un concreto effetto nella
definizione del trattamento sanzionatorio.
A fronte di ciò non coglie il segno la Corte di Appello quando rileva e
valorizza l’omessa deduzione difensiva, atteso che la relativa eccezione è stata
tempestivamente sollevata con l’atto di appello.

richiesta di rito abbreviato, poiché essa è del tutto irrituale (non essendo
contemplata da alcuna norma) e fonda sul presupposto di un atto – la modifica
della imputazione ad opera del P.m. – non consentito dalla legge processuale.

4. In conclusione, poiché il riconoscimento di una circostanza aggravante
che non poteva essere oggetto di contestazione suppletiva determina, in
applicazione dei principi desumibili dall’art. 522 cod. proc. pen., comma 1, la
parziale nullità della sentenza di condanna, pronunciata all’esito di giudizio
abbreviato introdotto da richiesta incondizionata, la sentenza impugnata va
annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di
Appello di Messina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva, con rinvio
alla Corte di Appello di Messina per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/9/2013.
Il Presidente
Rocco Marco Blaiot

DI CASSAZIONE
com SUPREMA
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 NOV. 2013

Né può ritenersi che abbia incidenza in senso ‘sanante’ la reiterazione della

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