Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4553 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4553 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PALMIERI CARMINE N. IL 07/02/1967
avverso l’ordinanza n. 7731/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano revocava
la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Carmine Palmieri con
effetto ex tunc, rilevando che il predetto era stato tratto in arresto in esecuzione della
ordinanza di custodia cautelare relativa al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, commesso in epoca prossima alla applicazione della
misura alternativa.
Rilevava che dal provvedimento cautelare emergeva la violazione delle prescrizioni

condannato con il sodalizio mafioso non avrebbe applicato la misura alternativa più
ampia.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione rilevando che l’emissione di ordinanza di custodia cautelare determina
soltanto la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa per la durata della misura
cautelare e non ne comporta la revoca automatica. Nella specie il tribunale non ha tenuto
conto che le condotte oggetto dell’ordinanza cautelare sono state poste in essere
anteriormente alla applicazione della misura alternativa, pertanto, non vi è stata alcuna
violazione della misura.
L’ordinanza impugnata non ha valutato l’effettività ed utilità dell’affidamento in prova
pur tenuto conto delle circostanze accertate relativamente al passato del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato atteso che l’ordinanza impugnata – applicando
correttamente i principi di diritto in materia di revoca della misura alternativa – ha
sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed
adeguatamente valutati, la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi, in specie,
evidenziando la indiscutibile gravità delle condotte poste in essere in epoca
immediatamente prossima, ancorchè anteriore, all’applicazione della misura alternativa
più ampia dell’affidamento in prova al servizio sociale; nonché, il collegamento con il
sodalizio mafioso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

2

del regime alternativo e che se il tribunale fosse stato a conoscenza dei legami del

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

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