Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45521 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45521 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Mallouli Kais, nato in Tunisia il 0 14/1976
avverso la ordinanza 5/6/2015 del Tribunale per il riesame di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza in data 5/6/2015, il Tribunale per il riesame di Firenze

respingeva l’appello proposto nell’interesse di Mallouli Kais (condannato alla
pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per rapina pluriaggravata in
concorso e porto di arma comune da sparo) avverso l’ordinanza 11/3/2015
della Corte d’appello di Firenze che aveva rigettato l’istanza di sostituzione
della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.
2.

Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione del reato,

tenuto conto della gravità del fatto e della negativa personalità del prevenuto
gravato da svariati precedenti penali in materia di stupefacenti ed anche per

Data Udienza: 27/10/2015

evasione, reputando la custodia cautelare in carcere come l’unica misura
adeguata.
3.

Avverso tale ordinanza propone ricorso personalmente dolendosi di

violazione di legge in relazione all’art. 275 cod. proc. pen., come modificato
dalla novella di cui alla L. 47/2015, e di vizio della motivazione. In
particolare contesta il pericolo di fuga, eccependo di essere coniugato e
padre di due figli minori e si duole che il Tribunale non abbia considerato

elettronico”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti

nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

2.

È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di

questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei
provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide,
“l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi
compreso lo spessore degli indizi, ne’ alcun potere di riconsiderazione delle
caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle
esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di
apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice
cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del
tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò,
circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il
testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e
l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di
legittimità:
1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento”. (Cass. Sez. 6A sent. n.
2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Inoltre “Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di
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che tale pericolo sarebbe stato azzerato dal ricorso al c.d. “braccialetto

riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a
verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato
argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile
colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.
Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio
ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa
l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del
materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed

motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi
indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità,
quando non risulti “prima facie” dal testo del provvedimento impugnato,
restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità
della motivazione sulle questioni di fatto”. (Cass. Sez. lA sent. n. 1700 del
20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

3.

Tanto premesso, il Tribunale ha assolto all’obbligo della motivazione

con argomentazioni inerenti all’attualità del pericolo ed alla negativa
personalità del prevenuto. Le censure del ricorrente sono inammissibili nella
misura in cui introducono valutazioni di fatto circa le condizioni che rendono
plausibile il pericolo di fuga. Quanto all’adeguatezza della sola misura
carceraria, il Tribunale ha adeguatamente motivato mettendo in evidenza
come il dispositivo del braccialetto elettronico non offra adeguate garanzie
contro il pericolo di reiterazione di reati in materia di spaccio di stupefacenti
per i quali in passato il prevenuto ha riportato condanne anche gravi.

4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

5.

Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione

in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1

3

esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della

ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che
copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro mille alla Cas a delle ammende.
Si provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, Disp. Att. Cod. proc. pen.
Così deciso, il 27 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il P sidente

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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