Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4552 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4552 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARGANO STANISLAV N. IL 02/07/1986
avverso l’ordinanza n. 2202/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 18/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava
inammissibile le istanze di detenzione domiciliare e semilibertà e rigettava quella volta
all’applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale avanzate da
Stanislav Gargano.
Premesso che la pena da espiare era superiore a due anni e che il condannato non
aveva adeguata attività lavorativa, ad avviso del tribunale non può, allo stato, formularsi
una prognosi favorevole in relazione alla futura condotta del condannato, tenuto conto

dell’equipe trattamentale che prevede la sperimentazione attraversP permessi premio alla
luce della pericolosità manifestata.

2.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,

personalmente, lamentando la violazione di legge con riferimento all’art. 47 Ord. Pen.,
atteso che non è necessaria la possibilità di svolgere attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il tribunale ha compiutamente argomentato in ordine alle ragioni del rigetto
dell’istanza con percorso giustificativo logico e coerente ed ancorato alle circostanze di
fatto acquisite, dando atto della necessità di proseguire il trattamento intramurario
secondo il principio di gradualità.
Il ricorrente, in sostanza, chiede la mera rivalutazione, non consentita al giudice di
legittimità, degli elementi di fatto tratti in particolare dalla relazione di sintesi che non ha
allegato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

delle valutazioni dell’esito dell’osservazione scientifica e delle indicazioni della relazione

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