Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4552 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4552 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DOUBNIA VIACHESLAV N. IL 07/12/1977
avverso la sentenza n. 5869/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di DOUBNIA Viacheslav deve essere dichiarato inammissibile.
In ordine alle censure relative alla affermazione della penale responsabilità
dell’imputata, esse sono connotate da assoluta genericità ed in ogni caso invitano ad
una rilettura nel merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità, laddove,
come nel caso di specie, la motivazione della sentenza appare coerente e non affetta da

avuto modo di precisare che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non
potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), all’inammissibilità”
(Cass. 4, 5191/2000, imp. Barone, rv. 216473).
Nel caso di specie, dalla semplice lettura delle doglianze si evince la assoluta assenza di
specificità e la loro attinenza a valutazioni di merito della vicenda.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

manifesta illogicità. Va ricordato che, con consolidato orientamento, questa Corte ha

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