Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4551 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4551 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RICONTATI ROSOLINO N. IL 10/11/1950
avverso l’ordinanza n. 553/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di
VITERBO, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 29/10/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo
rigettava il reclamo proposto da Rosolino Ricontati avverso il provvedimento di
rigetto della richiesta di effettuare colloquio telefonico settimanale ritenendo
irrilevante a trtlfine il riconoscimento della inesigibilità della collaborazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse, atteso che con dichiarazione pervenuta il 6.6.2013 il ricorrente ha
manifestato la volontà di rinunciare al ricorso. Ne consegue la condanna del
ricorrente al pagamento della spese processuali e al versamento della somma di
euro cinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e al versamento
della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.
2. Proponeva ricorso per cassazione il condannato personalmente.