Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4551 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4551 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VELICHKOV GEORGI NIKOLAEV N. IL 12/02/1966
avverso la sentenza n. 1323/2010 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di VELICHKOV Georgi Nikolaev deve essere dichiarato inammissibile.
La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto
prescritto dall’art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i
vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha
compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio

argomentando circa la pronuncia di responsabilità, sottolineando come costituisce
evidenza notoria ovunque ( e quindi anche in Bulgaria) che uno strumento di
pagamento elettronico è personale, destinato all’uso del solo proprietario, sempre
identificabile sulla scorta degli elementi identificativi dello strumento stesso.
Con riguardo al secondo motivo deve rilevarsi che l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
è stata concessa dalla Corte d’Appello. .
Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della sospensione condizionale
della pena, deve rilevarsi che la richiesta del beneficio non è stata avanzata dalla difesa;
pertanto il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce ne’ una violazione di
legge, ne’ configura una mancanza di motivazione (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41126
del 24/09/2001 Ud. (dep. 19/11/2001) Rv. 220254).

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente

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