Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45501 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45501 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• LOIOLA Alessandro, nato a Galatina il giorno 2/12/1975
avverso la sentenza n. 936 in data 9/7/2014 della Corte di Appello di Lecce;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9/7/2014 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della
sentenza in data 12/6/2013 del Giudice per le indagini preliminari presso il locale
Tribunale, ha assolto LOIOLA Alessandro dal reato di cui all’art. 75 cpv. del D.Lvo
159/2011 (capo A della rubrica delle imputazioni) per insussistenza del fatto ed
ha confermato nel resto la sentenza del Giudice di prime cure con la quale il
predetto imputato era stato dichiarato colpevole dei reati di estorsione aggravata
ai danni di ZIZZA Salvatore (capo B), tentata estorsione aggravata ai danni di
MASELLI Antonio (capo D) e per violazioni dell’art. 75 cpv. del D.Lvo 159/2011
(capi C ed E).
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo:

Data Udienza: 27/10/2015

1.

Violazione di legge in ordine alla mancata concessione dell’attenuante

specifica di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. in relazione al reato di cui all’art. 629
cod. pen. contestato al capo B) della rubrica delle imputazioni.
Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente che la persona offesa costituita parte
civile nel corso dell’udienza camerale innanzi al G.I.P. del 12/6/2013 dichiarava
di essere stata integralmente risarcita del danno subito ma, nonostante ciò, il
Giudice riteneva di non dover riconoscere all’imputato la sopra menzionata

Anche la Corte di Appello non ha poi considerato adeguata la documentazione
successivamente prodotta dalla difesa (ancorché la stessa avesse datazione
anteriore al giudizio di primo grado) anche ritenendo che il risarcimento del
danno patito dalla società MINNIE S.r.l. non era comprensivo del danno morale.
2. Violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della continuazione ex
art. 81 cpv. cod. pen. con i fatti di cui alla sentenza del 20/6/2006 (divenuta
irrevocabile il 22/6/2007) in relazione alla quale il LOIOLA era stato dichiarato
colpevole del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in quanto affiliato alla
consorteria criminale denominata “Sacra Corona Unita”.
Il LOIOLA, infatti, sulla base delle relazioni che la difesa del ricorrente indica
come presenti in atti non risulta avere reciso quantomeno fino al 8/2/2012 i
propri legami con l’indicata consorteria criminale.
3. Violazione di legge in relazione all’art. 75 D.Lvo 159/11 contestato ai capi C)
ed E).
Si duole al riguardo la difesa del ricorrente che, in occasione della
determinazione della pena, nell’applicare la continuazione in relazione ai reati di
cui all’art. 75 D.Lvo 159/11, la Corte di Appello avrebbe operato un aumento
anche per la pena pecuniaria mentre la sanzione prevista per i reati indicati è
solo quella detentiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con lo stesso risultano riproposte questioni già sostanzialmente sottoposte alla
Corte di Appello in sede di gravame alle quali è stata data una risposta adeguata
e conforme ai principi di diritto in materia.
Al di là del fatto che la difesa del ricorrente, nel mancato rispetto del principio
giurisprudenziale delrautosufficienza” del ricorso per cassazione, cita documenti
relativi al risarcimento dei danni alle persone offese che non produce così di fatto
precludendone l’esame all’odierno Collegio che, come è noto, in sede di giudizio

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circostanza attenuante non ritenendo tale dichiarazione idonea e sufficiente.

di legittimità essendo giudice della motivazione e non del fatto, non ha un
accesso diretto agli atti, non può non evidenziarsi come la Corte di Appello ha
segnalato plurimi elementi in relazione ai quali non poteva essere riconosciuta
all’imputato l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Infatti, sul presupposto che le persone offese dal reato di estorsione di cui al
capo B) della rubrica delle imputazioni sono due (ZIZZA Salvatore e la società
MINNIE S.r.l.) i Giudici distrettuali hanno chiarito:
a) che il risarcimento del danno allo ZIZZA è stato documentato con liberatorie

abbreviato sono state prodotte alla Autorità Giudiziaria solo in pendenza del
giudizio di appello e comunque dopo la pronunzia della sentenza di primo grado;
b) che il risarcimento del danno alla MINNIE S.r.l. – originariamente neppure
quantificato e solo successivamente documentato con dichiarazione scritta
prodotta in grado di appello – è inferiore alla somma di denaro ricavata
dall’imputato attraverso la condotta estorsiva e comunque inidonea a coprire
anche il danno morale.
Fermo restando il principio secondo il quale “nel caso in cui il procedimento
venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai
fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.
pen. deve avere luogo prima dell’inizio della discussione” (cfr. ex ceteris: Cass.
Sez. 3, sent. n. 10490 del 19/11/2014, dep. 12/03/2015, Rv. 262652), va detto
che la decisione della Corte di Appello è conforme ai plurimi principi enunciati da
questa Corte Suprema e condivisi anche dall’odierno Collegio in forza dei quali:
a) è legittima la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod.
pen., qualora manchi qualsiasi indicazione sull’ammontare della somma ricevuta
dalla parte lesa, sicché non sia possibile il giudizio, imposto dalla esigenza che il
risarcimento sia integrale, sull’adeguatezza del ristoro rispetto al danno
cagionato (Cass. Sez. 4, sent. n. 2980 del 06/05/1988, dep. 23/02/1989, Rv.
180628) così come era avvenuto in origine con riguardo alla società MINNIE
S.r.l.;
b)

per l’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. … è

necessario che la somma offerta sia ritenuta adeguata dal giudice di merito, il cui
giudizio, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità
(Cass. Sez. 1, sent. n. 923 del 22/06/1982, dep. 03/02/1983, Rv. 157229);
c) ai fini della configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’art. 62,
primo comma, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale,
comprensivo non solo di quello patrimoniale, ma anche di quello morale, e la

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che per quanto recanti data anteriore alla udienza di discussione del giudizio

valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice (Cass.
Sez. 2, sent. n. 9143 del 24/01/2013, dep. 26/02/2013, Rv. 254880);
d) ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62,
comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale,
comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la
valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al
giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni

14/07/2011, dep. 20/09/2011, Rv. 251508) e ciò in quanto detta valutazione
spetta d’ufficio al giudice, indipendentemente dalle dichiarazioni della parte
offesa (la quale, in ipotesi, potrebbe anche rinunciare al risarcimento) ed
indipendentemente da un eventuale accordo raggiunto fra le parti ove non sia
realmente satisfattivo (Cass. 5767/2010 Rv. 246564; Cass. 3897/1983 Rv.
158783), proprio perché la concessione o il diniego delle attenuanti è materia
sottratta alla volontà delle parti ed è soggetta solo ai presupposti indicati dalla
legge (volontarietà ed integrante del risarcimento avvenuto prima del giudizio di
primo grado) la cui verifica, come detto, spetta solo al giudice.
Al di là dei predetti principi che non risultano certo disattesi dai Giudici del merito
ritiene l’odierno Collegio che un punto risolutivo della questione sia costituito dal
fatto che l’imputato ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con le forme del
rito abbreviato e che non è neppure negato dallo stesso ricorrente che la
documentazione relativa al risarcimento del danno (asseritamente idonea a
colmare le lacune che erano state ritenute sussistenti dal primo Giudice) sia
stata prodotta in epoca successiva alla sentenza di primo grado.
Orbene, è principio condiviso anche dall’odierno Collegio quello secondo il quale
“la richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall’imputato comporta la
definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della
“res iudicanda” sulla base del quadro probatorio già acquisito, ivi compresi gli
elementi relativi alle circostanze attenuanti, per il riconoscimento delle quali non
è possibile procedere ad ulteriori acquisizioni probatorie o documentali.
(Fattispecie in cui, ai fini del riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62
n.6 cod. pen., è stata ritenuta tardiva la produzione documentale, attestante il
risarcimento del danno, depositata all’udienza successiva a quella nella quale era
stata presentata la richiesta di giudizio abbreviato)” (Cass. Sez. 4, sent. n. 6969
del 20/11/2012, dep. 12/02/2013, Rv. 254478) con la inevitabile conseguenza,
nel caso in esame, che laddove l’imputato non aveva compiutamente
documentato il risarcimento del danno e quindi non aveva posto il Giudice di

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dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Cass. Sez. 4, sent. n. 34380 del

prime cure di valutare compiutamente (ed “allo stato degli atti”) la ricorrenza
della invocata circostanza attenuante, tale prova non potrà essere fornita in un
momento successivo e tantonneno addirittura nel giudizio di appello.
Il che rende, come detto, infondato il motivo di ricorso che in questa sede ci
occupa e pressoché irrilevante – attesa la presenza degli altri elementi sopra
indicati fondanti il rigetto della richiesta – l’inciso contenuto nella motivazione
della sentenza impugnata secondo il quale alla persona giuridica MINNIE S.r.l.

2. Il secondo motivo di ricorso è, a sua volta, manifestamente infondato.
La Corte di Appello nel rispondere ad analoga questione riproposta in questa
sede ha negato il riconoscimento dell’invocata continuazione tra i fatti oggetto
del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza del 20/6/2006 (divenuta
irrevocabile il 22/6/2007) sottolineando:
a) la rilevantissima distanza temporale tra gli episodi delittuosi: quelli giudicati
con la sentenza del 2006 sono stati commessi nel 2003 mentre quelli di cui al
presente giudizio risalgono al 2012 (quindi circa nove anni dopo);
b) la natura eterogenea delle violazioni: il ruolo del LOIOLA nell’ambito della
associazione mafiosa per cui ha riportato condanna era quello di soggetto dedito
al settore del narcotraffico e non a quello delle estorsioni;
c) il LOIOLA nella commissione dei fatti reato oggetto del presente procedimento
non risulta avere proferito alcuna espressione che consenta di ricondurre la
propria azione alla consorteria criminale sopra indicata.
La motivazione addotta dalla Corte di Appello è ineccepibile e risponde ai principi
in materia reiteratamente indicati da questa Corte Suprema, secondo i quali la
unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato
continuato, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere
determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di
condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte
integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire
un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione “ah origine” di
una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche
essenziali, il che certamente nel caso di specie non risulta essere emerso.
3. Infine, anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno infatti già avuto modo di
chiarire che “in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena
destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i
reati satelliti – qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale – è

doveva essere riconosciuto anche il danno morale.

esclusivamente quella prevista per la violazione più grave” (Cass. Sez. U, sent.
n. 15 del 26/11/1997, dep. 03/02/1998, Rv. 209486; ed altre successive in
seneso conforme).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle

1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa dell /ammende.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2015.

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C

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