Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45500 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45500 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DEGUIG Karim alias Abdul Mohamed Ali, nato in Marocco il giorno
20/9/1971
avverso la sentenza n. 1971/14 in data 10/6/2014 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Antonio GIALANELLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18/11/2013 la Corte di Appello di Bologna confermava la
sentenza in data 18/11/2013 del locale Tribunale con la quale DEGUIG Karim
alias Abdul Mohamed Ali all’esito di giudizio abbreviato era stato dichiarato
colpevole dei reati di rapina impropria (capo A della rubrica delle impugnazioni),
furto aggravato (capi B e C), falso in documento di identità (capo D), ricettazione
(capo E) e violazione della legge sulle armi (capo F), unificati tutti sotto il vincolo
della continuazione e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche prevalenti sulla recidiva contestata, condannato alla pena ritenuta di
giustizia.

Data Udienza: 27/10/2015

L’imputato con dichiarazione in data 20/6/2014 dapprima rinunciava al ricorso
per cassazione, indi con dichiarazione resa al personale della Casa Circondariale
di Bologna in data 4/7/2014 annullava detta richiesta, infine con atto datato
21/8/2014 ricorreva avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo:
1. Nullità della sentenza per travisamento dei fatti, errata interpretazione delle
risultanze processuali e carenza di motivazione in relazione alla responsabilità

Rileva parte ricorrente che la vicenda di cui al capo A) della rubrica delle
imputazioni doveva essere qualificata come furto e non come rapina avendo egli
spintonato la vittima alla quale aveva sottratto il telefonino solo per una reazione
istintiva e non al fine di assicurarsi il possesso della cosa sottratta e/o garantirsi
l’impunità.
2. Nullità della sentenza per erroneità e contraddittorietà della motivazione con
riguardo al trattamento sanzionatorio ritenuto dal ricorrente eccessivamente
elevato rispetto al disvalore dei fatti-reato commessi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare deve essere osservato che, come sopra evidenziato,
l’imputato aveva originariamente formalmente rinunciato a proporre
impugnazione procedendo, solo in un momento successivo alla revoca di tale
rinuncia.
Con un assunto di questa Corte Suprema, condiviso anche dall’odierno Collegio,
si è però già avuto modo di chiarire che “la rinuncia all’impugnazione è un atto
negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto
all’autorità competente, produce l’effetto dell’estinzione del gravame, sicché la
revoca della stessa è priva di effetti ed il ricorso va dichiarato inammissibile
(Cass. Sez. 2, sent. n. 25020 del 17/05/2012, dep. 22/06/2012, Rv. 253078;
Sez. 6, sent. n. 23848 del 11/04/2013, dep. 31/05/2013, Rv. 255671).
Naturalmente tale regola vale anche nell’ipotesi in cui la manifestazione della
volontà di non ricorrere intervenga anche prima della presentazione dell’atto di
gravame.
L’inammissibilità “originaria” del ricorso preclude la possibilità di esaminare le
doglianze proposte con lo stesso.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle

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dell’imputato con riguardo al reato di rapina.

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2015.

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