Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45499 del 27/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 45499 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Roma nei confronti di
Ragno Claudio, nato a Roma il 9/3/1962;
nonché da Passacantando Nicola, nato a Montecompatri il 17/7/1956
avverso la sentenza 29/1/2014 della Corte d’appello di Roma, sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per Ragno Claudio, l’avv. Sandro D’Aloisi, che ha concluso per il
rigetto del ricorso del PG;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 29/1/2014, la Corte di appello di Roma, in

parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data
26/3/2013, assolveva Ragno Claudio dall’imputazione di concorso in rapina a

1

Data Udienza: 27/10/2015

lui ascritta e riduceva la pena inflitta a Passacantando Nicola,
rideterminandola in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C. 2.000,00
di multa per i reati di concorso in rapina e ricettazione.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso il PG con riferimento alla

posizione di Ragno Claudio, dolendosi che la Corte d’appello sia pervenuta ad
una pronuncia di assoluzione malgrado l’esistenza di ben cinque fonti di
prova a carico del Ragno idonee a superare ogni dubbio in ordine alla sua

3.

Propone ricorso Passacantando Nicola, dolendosi genericamente che

la Corte non abbia accolto la richiesta dell’imputato di riqualificare come
favoreggiamento il reato di ricettazione di oggetti preziosi contestato sub
D)

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2.

Il ricorso dell’imputato Passacantando è assolutamente generico e

pertanto risulta inammissibile per specificità, a mente dell’art. 591 comma 1
lett. c) cod. proc. pen.
3.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

dichiara inammissibile il ricorso, la parte che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, si stima equo determinare in euro 1.000,00 (mille/00)

4.

Ugualmente inammissibile è il ricorso del Procuratore Generale in

quanto le censure dedotte attengono alla valutazione degli elementi di
prova a carico del Ragno e tendono a provocare un intervento di questa
Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni assunte
dalla Corte d’appello. Tali conclusioni sono fondate su un percorso
argomentativo privo di vizi logici e giuridici e coerente con le regole che

identificazione.

governano la formazione della prova indiziarla ex art. 192 cod. proc. pen. in
quanto la Corte ha specificamente argomentato in ordine alla concludenza
probatoria degli elementi di prova a carico del prevenuto escludendo il
carattere di gravità e/o inequivocabilità degli elementi indiziari utili per
l’identificazione del prevenuto.

Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale e dell’imputato
Passacantando Nicola, che condanna al pagament elle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 ottobre 2015
Il Consigliere estensore

Il Pr sidente

P.Q.M.

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