Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45494 del 10/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 45494 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIRCEA NICOLAE N. IL 20/06/1989
avverso la sentenza n. 46/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del
06/10/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (,t.
It Ai A ( t -)

(JLE

t -ru

i

o

Data Udienza: 10/11/2015

RITENUTO IN FATTO
Bircea Nicolae ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con
cui è stata disposta la consegna del ricorrente all’Autorità giudiziaria della Romania, in
esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 13-7-2015, per l’esecuzione della
pena di anni 1 e mesi 8, inflitta con sentenza irrevocabile, in data 8-6-2015, per il reato di
furto aggravato.
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, mancanza di citazione, poiché non è stato
notificato al Bircea, da parte della magistratura rumena, il decreto di citazione a giudizio,
al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa. Il tribunale rumeno avrebbe
dovuto prendere contatti con le autorità italiane,poiché il ricorrente si trovava, all’epoca
della celebrazione del procedimento, in Italia, al fine quantomeno di porre in essere un
tentativo di notifica del predetto decreto. Non corrisponde pertanto al vero che il ricorrente
si sia sottratto volontariamente al processo, come affermato in sentenza, in quanto egli
non è stato citato personalmente nè è stato informato della data e del luogo di
celebrazione del processo e non ha neanche ricevuto la notifica della decisione. Non vi è
nemmeno alcuna garanzia che il ricorrente riceverà personalmente tale notifica, dopo la
consegna.
2.1.La Corte territoriale non ha neanche valutato la sussistenza o meno dei presupposti
indicati nell’art. 18 lett. g), h) e t) I. 69/05.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le argomentazioni formulate dal ricorrente, con il primo motivo di ricorso, non hanno pregio.
Dal mandato d’arresto europeo in atti risulta infatti che il Bircea è stato citato presso il proprio
domicilio e che, come attestato nel verbale redatto dagli organi di polizia, egli si trovava in
Italia, ad un indirizzo sconosciuto. Ad ogni modo , l’imputato ha avuto conoscenza del processo
, tant’è che ha nominato un avvocato, da cui è stato effettivamente difeso. E comunque il
mandato d’arresto europeo contiene l’espressa previsione che il consegnando sarà informato
del diritto a un nuovo giudizio, conformemente al codice di procedura penale, previa notifica
della decisione, entro 10 giorni dall’ingresso in penitenziario. Non sono pertanto ravvisabili i
vizi procedurali lamentati dal ricorrente e, comunque, nell’ottica delineata dall’art 19 I. 69/05,
l’Autorità giudiziaria emittente ha fornito assicurazioni sufficienti a garantire all’interessato la
possibilità di richiedere un nuovo processo e di essere presente in giudizio.
2. Il secondo motivo di ricorso è generico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare l’omessa
verifica della sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 18 I. 69/05 e, in particolare, delle
circostanze di cui alle lett. g), h) e t), senza null’altro specificare. Viceversa, l’art. 581 lett c)
cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto
che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte ,
non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti
determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi
che sono alla base delle censure, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, Rv.
203513; Cass. 9-5-1990, Rizzi; Cass. 14-5-1992,Genovese; Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv.
196795). Nel caso di specie, l’asserto relativo alla sussistenza di vizi è invece soltanto
enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno e senza nemmeno una specificazione
delle critiche che il ricorrente intende muovere.
3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile,con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità ,
1

1.

4

in favore della Cassa delle ammende. Vanno inoltre espletati gli adempimenti di cui all’art. 22,
comma 5, I. 69/05.

PQM

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 10-11-2012.

DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E 1.000= ALLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA
ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART.22, COMMA 5, LEGGE N.69 DEL
2005.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA