Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45492 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45492 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVELLI COSIMO DAMIANO N. IL 14/06/1987
avverso l’ordinanza n. 261/2015 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 31/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
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Data Udienza: 04/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31 marzo 2015 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha
rigettato l’istanza proposta da Schiavelli Cosimo Damiano

ex

art. 309 c.p.p.,

confermando l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale in data 10
marzo 2015, che disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in
carcere per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 73-80 del d.P.R. n. 309/90 (capo sub 12),

2. Nell’interesse di Schiavelli Cosimo Damiano il difensore, Avv. Italia Mendicini, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la su citata ordinanza, deducendo quattro
motivi di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.

2.1. Violazione di legge per l’omessa dichiarazione di incompetenza territoriale del
G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, poiché al predetto indagato non è stato
contestato il reato associativo, con la conseguenza che nei suoi confronti non può
operare il criterio della cd. competenza distrettuale attraverso la deroga prevista
dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. .

2.2. Vizi motivazionali per la omessa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai
sensi degli artt. 125, 292, comma 2, lett. c) e c-bis), c.p.p., avendo il Tribunale del
riesame effettuato un mero richiamo alla motivazione del provvedimento genetico, già
di per sé carente, sotto il profilo della sola ipotesi associativa, non contestata
all’indagato, senza considerare la gravità indiziaria a supporto della specifica fattispecie
di cui all’art. 73 – 80 del su citato d.P.R. .

2.3.

Vizi motivazionali con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di

colpevolezza per l’ipotizzato reato, non essendo stati evidenziati specifici elementi di
riscontro idonei a ritenere che lo Schiavelli sia stato effettivamente l’accompagnatore
dell’Abbruzzese all’appuntamento con il corriere: assunto, questo, non dimostrabile sulla
base dei non univoci elementi desunti dal rapporto di amicizia fra gli stessi, ovvero
dall’esame delle celle (peraltro differenti) agganciate dalle utenze in uso ad entrambi.

2.4. Vizi motivazionali con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze
cautelari, non avendo il Tribunale tenuto conto dello stato di incensuratezza
dell’indagato, del tempo trascorso e della sua ipotetica partecipazione ad un solo
episodio.

1

commesso in Corigliano Calabro ed altre località il 7 maggio 2014.

3. Con ulteriore ricorso per cassazione proposto nell’interesse dell’indagato dall’Avv.
Andrea Salcina sono state dedotte due doglianze.

3.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento al ruolo attribuito allo
Schiavelli nella vicenda in contestazione, atteso che dagli atti non si evince in alcun
modo l’affidamento dell’incarico di perlustrazione della strada cui fa riferimento
l’impugnata ordinanza, né il fatto che l’indagato si trovasse insieme a Luigi Abbruzzese,
all’interno della stessa autovettura, per recarsi all’incontro con il corriere, poiché l’esame

celle di localizzazione, con la conseguenza che i due non erano assieme nella giornata
del 7 maggio 2014: sono infatti rilevabili, nel caso in esame, non solo decine di
chilometri di distanza tra l’aggancio delle celle dei due soggetti, ma anche direzioni
opposte alla direzione di marcia che i due avrebbero percorso secondo l’accusa.

3.1.1. In ogni caso, non può ritenersi perfezionata la contestata ipotesi di
detenzione, che richiede la traditi° della droga e la corresponsione del prezzo, con la
conseguenza che nel caso in esame, in cui la droga non è stata consegnata, ma è stata
sequestrata ad un corriere albanese che la stava trasportando sul territorio italiano, la
detenzione sarebbe configurabile solo nell’ipotesi tentata, non essendo contestata allo
Schiavelli l’ipotesi di acquisto dello stupefacente.

3.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla omessa indicazione
delle esigenze cautelari in concreto riscontrate in capo all’indagato, che il Tribunale fa
discendere dal contenuto della stessa contestazione a suo carico ipotizzata nella
imputazione provvisoria. Del tutto assente, infine, deve ritenersi l’indicazione delle
ragioni di attualità di tali esigenze.

4. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 28
ottobre 2015 l’Avv. Italia Mendicini ha ribadito e precisato ulteriormente gli argomenti
già esposti a fondamento delle censure attinenti ai su indicati vizi della motivazione,
insistendo sull’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, deve ritenersi inammissibile per genericità la su indicata
eccezione di incompetenza territoriale (v., in narrativa, il par. 2.1.), poiché non contiene
l’indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente (Sez. 2, n. 12071
del 19/12/2014, dep. 23/03/2015, Rv. 262769).

2

degli atti d’indagine non permette di ritenere l’identico posizionamento delle relative

2. Fondate, di contro, devono ritenersi le ulteriori censure formulate dal ricorrente,
in ragione dell’insufficiente approfondimento di numerosi e rilevanti punti critici
specificamente dedotti dalla difesa in sede di gravame, ove sono stati sollevati elementi
di dubbio sulla precisa ricostruzione dei fatti oggetto del tema d’accusa, sul ruolo in
concreto assunto dall’indagato e sull’effettivo contenuto delle risultanze indiziarie da cui
è stato desunto il suo coinvolgimento, sia per quel che attiene alla indicazione dei tempi
e delle modalità di affidamento dell’incarico di perlustrare il tratto di strada che il
corriere avrebbe dovuto percorrere, sia in relazione al dato, in sé non univoco, emerso

uso all’indagato ed all’Abbruzzese Luigi.
Né il fatto che quest’ultimo abbia utilizzato l’autovettura intestata all’indagato il
giorno stesso in cui si è concretizzata l’importazione sembra rappresentare, allo stato,
un elemento di riscontro decisivo, in assenza sia di precisi elementi sintomatici
dell’incarico che gli sarebbe stato assegnato, sia di una compiuta delineazione dei
complessivi tratti di gravità della base indiziaria, avuto riguardo alla formulazione
letterale della contestazione, che fa invece riferimento al fatto che lo Schiavelli avrebbe
dovuto ricevere l’eroina, insieme allo stesso Abbruzzese, al confine fra Basilicata e
Calabria.
Non coerente, in tal senso, deve ritenersi il richiamo, contenuto nella motivazione
(v. pag. 4), al precedente di questa Suprema Corte (Sez. 4, 23 gennaio 2014, n. 6781)
in tema di consumazione della diversa fattispecie di acquisto di sostanze stupefacenti,
poiché la formulazione della provvisoria imputazione (capo sub 12) enucleata in sede
cautelare a carico dei diversi coindagati – tra i quali lo stesso Schiavelli – è incentrata
sul concorso nella detenzione, per finalità di spaccio, di un ingente quantitativo di
eroina.
Al riguardo, pertanto, devono richiamarsi i principii stabiliti da questa Suprema
Corte (Sez. 6, n. 9901 del 27/06/1995, dep. 27/09/1995, Rv. 202647), secondo cui, ai
fini del delitto di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il concetto di
“detenzione”, pur non implicando necessariamente un contatto fisico con la cosa,
comporta pur sempre che il soggetto abbia della stessa una disponibilità concreta ed
attuale, non eventuale e futura, con la conseguenza che non integra detenzione la
situazione di colui che attenda il recapito e la consegna della sostanza stupefacente
acquistata.
Il termine “detenzione”, infatti, deve essere inteso nel senso di una disponibilità di
fatto della sostanza stupefacente, realizzata attraverso l’attrazione della stessa
nell’ambito della sfera di custodia del soggetto attivo, anche in difetto dell’esercizio
continuo e/o immediato di un potere manuale (Sez. 3, n. 3114 del 21/11/2013, dep.
23/01/2014, Rv. 259095).

3

da una non meglio precisata vicinanza spaziale delle “celle” agganciate dalle utenze in

3. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, l’ordinanza impugnata va
annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, affinché provveda a colmare le su
indicate lacune della motivazione, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede
statuiti.
All’esito di tale apprezzamento, evidentemente, il Tribunale dovrà rivalutare il
connesso profilo attinente alla sussistenza delle esigenze cautelari e all’adeguatezza
della misura privativa della libertà personale, giustificate entrambe con argomenti solo
genericamente esposti in motivazione.

ter, disp. att., c.p.p.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att., c.p.p. .

Così deciso in Roma, lì, 4 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La Cancelleria curerà l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 94, comma I-

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