Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4549 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4549 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALETTA EMANUELE N. IL 05/05/1980
avverso l’ordinanza n. 2955/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 30/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 30 agosto 2012 il Tribunale di

sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo di Aletta Emanuele avverso il
diniego di permesso per necessità, per andare a far visita alla madre
ammalata, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Pisa in data 6 agosto
2012, facendo propria la motivazione del Magistrato che lo aveva negato
per l’insussistenza di un imminente pericolo di vita della congiunta e per la

pienamente operante nelle zone di Gela e limitrofe.
2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l’Aletta

personalmente, il quale, citando convenzioni internazionali e la
giurisprudenza di questa Corte, contesta il rigetto non ispirato al
trattamento umano del detenuto e confuta il giudizio di sua elevata
pericolosità sociale fondato su generiche informazioni di polizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per motivi di merito che si risolvono nella
contestazione delle valutazioni espresse dal Tribunale con motivazione non
manifestamente illogica né contraddittoria, esente da violazioni di norme
interne e internazionali, è inammissibile.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

pericolosità sociale del richiedente, appartenente ad associazione mafiosa

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