Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45483 del 20/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45483 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
MIRAGLIA Sebastiano, nato a Patti (ME) il 31/07/1991,
avverso l’ordinanza del 21/01/2015 del Tribunale di Patti;
esaminati gli atti, il ricorso e l’ordinanza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero (sostituto Procuratore generale Luigi Riello),
che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1. Il 19.1.2015 i carabinieri di Tortorici (Messina) hanno ivi tratto in arresto
Sebastiano Miraglia, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di Tortorici per la durata di due anni (come da
decreto 9.4.2013 del Tribunale di Messina in esecuzione dal 21.6.2013), perché resosi
responsabile di plurime consecutive violazioni delle prescrizioni impostegli (segnatamente
dei divieti di: partecipare a pubbliche riunioni e manifestazioni; trattenersi abitualmente
in esercizi pubblici; associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne).
Il procedente pubblico ministero presso il Tribunale di Patti ha elevato nei confronti
del Miraglia due connesse contestazioni del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla
sorveglianza speciale previsto dall’art. 75, comma 2, D.L.vo 6.9.2011 n. 159. L’una
contestazione afferente al divieto di trattenersi abitualmente in esercizi pubblici
(essendosi accertata la presenza del prevenuto in un’enoteca e in un bar) e di partecipare
a riunioni e manifestazioni pubbliche (essendosi accertata la partecipazione del prevenuto

Data Udienza: 20/10/2015

a due comizi elettorali e a due feste patronali di Tortorici). L’altra contestazione afferente
al divieto di associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di
prevenzione o di sicurezza (essendosi accertati nel 2014 e fino alla data dell’arresto del
19.1.2015 contatti del Miraglia con circa venti persone inscrivibili nelle predette categorie
di “non frequentabili”). Lo stesso p.m. ha, quindi, presentato il Miraglia in vinculis davanti
al Tribunale di Patti all’udienza del 21.1.2015 per la convalida dell’arresto, l’applicazione
allo stesso della cautelare domiciliare e il susseguente giudizio direttissimo.
Il Tribunale di Patti con provvedimento del 21.1.2015, svolto l’interrogatorio di rito

ascrittegli anche fuori dei casi di flagranza (art. 75, comma 3, D.L.vo 159/2011), ed ha
applicato allo stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, contestualmente
instaurando il giudizio direttissimo.
2. Il difensore di Sebastiano Miraglia ha impugnato per cassazione l’indicata
ordinanza del 21.1.2015 con cui ne è stato convalidato l’arresto “in flagranza”, deducendo
le violazioni di legge e i vizi di motivazione di seguito riassunti.
2.1. Violazione dell’art. 391 c.p.p. e motivazione carente e illogica.
Il Tribunale ha convalidato l’arresto sul presupposto della sua legittima eseguibilità
anche fuori della flagranza, ma la polizia giudiziaria ha ritenuto di operare expressis
verbis (come si evince dal relativo verbale) l’arresto del Miraglia “nella flagranza di reato”
ed a tal fine ha individuato gli ultimi eventi determinanti siffatto arresto alle ore 19:15 del
19.1.2015, altresì segnalando vari altri episodi precedenti di presunta violazione delle
prescrizioni della sorveglianza speciale. Ne consegue che il Tribunale non poteva
convalidare un arresto “dichiaratamente” eseguito in flagranza di reato sul rilievo che il
medesimo arresto è previsto anche fuori flagranza. La motivazione del provvedimento
impugnato non chiarisce l’estensione della convalida (se relativa ai soli episodi di
flagranza o anche alle violazioni anteriori della misura di prevenzione), laddove

“solo

l’arresto in flagranza poteva essere oggetto della pronuncia sulla convalida”;

tale

incongruenza, si sostiene nel ricorso “si [sarebbe] riflettuta sul diritto di difesa”.
2.2. Violazione dell’art. 75, comma 2, D.L.vo 159/2011 per insussistenza del
fumus delicti e motivazione carente, illogica e contraddittoria.
Il giudice della convalida ha erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dei
reati contestati al Miraglia, rappresentati dalla accertata frequentazione di “pregiudicati” e
di luoghi vietati dal decreto applicativo della misura di sorveglianza. Senonché tali
presupposti non trovano riscontro nella realtà, dal momento che i tre soggetti indicati nel
verbale di arresto (siccome identificati nel bar dal quale è uscito il Miraglia) non risultano
“pregiudicati” ma soltanto gravati da

“pendenze di polizia”.

Apoditticamente, poi,

l’ordinanza impugnata accredita l’indebita frequentazione di luoghi pubblici da parte del
ricorrente, pur difettando la prova del requisito della “abitualità” nella frequentazione di

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del Miraglia, ne ha convalidato l’arresto di p.g., consentito per le ipotesi di reato

tali luoghi e di persone pregiudicate. Al momento dell’arresto il prevenuto si è
semplicemente trovato a far ritorno dal commissariato di polizia di Capo d’Orlando, dove
ha adempiuto il quotidiano obbligo di firma, fermandosi pochi minuti in un bar.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per
indeducibilità, rispettivamente, dei due delineati motivi di censura.
3.1. Palese è l’infondatezza del rilievo sulla presunta incertezza dell’avvenuto
arresto del prevenuto (in flagranza o non in flagranza), che secondo il ricorso il Tribunale

ventilata incidenza sul diritto di difesa del Miraglia). Nel riconoscere la piena legittimità
dell’arresto fuori flagranza per i reati attribuiti al Miraglia, lo stesso ricorso finisce per
avvalorare la correttezza e ritualità dell’operato (convalida dell’arresto) del Tribunale di
Patti, a ciò aggiungendosi che la semplice lettura delle due imputazioni formalizzate dal
pubblico ministero nei confronti dell’arrestato ai sensi dell’art. 558, comma 4, c.p.p. (il
relativo “decreto di presentazione” in giudizio è stato comunicato al Miraglia prima
dell’udienza di convalida) rende evidente come oggetto di convalida dell’arresto siano
state tutte le violazioni prescrittive accertate nei confronti del prevenuto. Cioè sia quelle
connotate da c.d. flagranza (19.1.2015), sia quelle anteriori. Violazioni che il Tribunale ha
preso in considerazione nella loro globalità, ritualmente convalidando -per la rilevata
sussistenza dei presupposti di legge- l’arresto del Miraglia.
3.2. La censura sull’addotta assenza del

fumus commissi delicti per i reati

contestati al Miraglia resi oggetto del suo convalidato arresto è indeducibile nell’odierno
giudizio, poiché in sede di ricorso contro il provvedimento di convalida dell’arresto
possono dedursi esclusivamente vizi di legittimità con riferimento -in particolare- al titolo
del reato, all’esistenza o meno della flagranza (tema, questo, estraneo al caso del
Miraglia, il suo arresto essendo consentito anche fuori flagranza), all’osservanza dei
termini; laddove i vizi concernenti la sussistenza degli indizi di colpevolezza e delle
esigenze cautelari vanno dedotti con l’impugnazione dell’eventuale ordinanza applicativa
della custodia cautelare (Sez. 6, n. 38180 del 14/10/2010, Prikhno, Rv. 248519).
L’attuale ricorso, d’altra parte, non critica in base a dati valutativi specifici e
pertinenti il percorso decisorio del Tribunale nell’esercizio della funzione di controllo
formale e sostanziale dell’avvenuto arresto; controllo sulla cui regolarità e logicità
valutativa può unicamente incentrarsi l’analisi di questo giudice di legittimità. Il motivo di
ricorso in esame propone infatti una alternativa rivisitazione di eventi che in diacronica
sequenza scandiscono le vicende personali del sorvegliato speciale Miraglia culminate nel
suo arresto; rivisitazione basata su temi di mero fatto propri della cognizione del merito
della regiudicanda. A ciò dovendo comunque incidentalmente aggiungersi, per
completezza di analisi, da un lato, che l’imputazione ascritta al ricorrente annovera tra le
persone frequentate dal Miraglia almeno due soggetti “condannati” e, da un altro lato, che„ei

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non avrebbe potuto convalidare per ragioni che è arduo decifrare (anche nella loro

per integrare il reato previsto dall’art. 75, comma 2, D.L.vo 159/2011 sotto il profilo della
violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, non si
richiede una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata
frequentazione di tali persone (quale accertata nel caso del Miraglia) essere assunta a
sintomo univoco della “abitualità” di tale contegno (Sez. 1, n. 47109 del 26/11/2009,
Caputo, Rv. 245882; Sez. 6, n. 28985 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153).
3.3. Traendo allora le conclusioni negli indicati limiti del giudizio di legittimità, non
può non constatarsi come l’impugnata ordinanza di convalida dell’arresto si sia (in termini

ermeneutici di questa Corte regolatrice, secondo cui in sede di convalida dell’arresto il
giudice deve -per un verso- limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste dagli
artt. 380, 381 e 382 del codice di rito, cioè se ricorrano gli estremi della flagranza
(quando necessaria) e se sia configurabile nel caso concreto una delle ipotesi criminose
che impongono o consentono l’arresto, e deve -per alto verso- verificare l’esistenza dei
presupposti legittimanti ex ante l’eseguito arresto, cioè valutare la legittimità dell’operato
della polizia giudiziaria, verificandone la ragionevolezza in rapporto, allo stato degli atti,
alla configurabilità di fattispecie criminose contemplate dagli artt. 380 e 381 c.p.p. o da
altre norme (quale il citato art. 75, comma 3, D.L.vo 159/2011). Senza analizzare, in
altre parole, gli aspetti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, riservati entrambi
al giudizio di applicabilità delle misure cautelari, e senza sconfinare in apprezzamenti
riservati alla fase di cognizione del giudizio di merito. Tale verifica finalizzata alla
convalida dell’arresto deve insomma svolgersi, in base a canoni ricostruttivi di c.d.
prognosi postuma, con riguardo ad un uso ragionevole dei poteri discrezionali esercitati
dalla polizia giudiziaria e soltanto nel caso in cui emerga un evidente eccesso di detta
discrezionalità il giudice può non convalidare l’arresto, idoneamente motivando tale
decisione (ex plurimis, da ultimo: Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260084).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue

ex lege la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende equamente fissata in euro 1.000 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 20 ottobre 2015

sintetici, funzionali alla semplicità del caso) correttamente uniformata agli indirizzi

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