Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45481 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45481 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE GIUSEPPE N. IL 07/04/1955
avverso l’ordinanza n. 736/2015 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
08/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi d” ensor Avv.;

Data Udienza: 07/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento dell’8 giugno 2015, il Tribunale di Bari ha confermato
l’ordinanza del 25 maggio 2015, con la quale il Gip presso il Tribunale di Trani ha
applicato nei confronti di Carbone Giuseppe la misura della custodia in carcere,
in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n.
309/1990 (per avere ceduto cocaina a diversi acquirenti, sino al febbraio 2015,
con la recidiva reiterata e specifica). A sostegno della decisione, ritenuti
integrati sia i gravi indizi di colpevolezza sia le esigenze cautelari di natura

evidenziati pericula libertatis la richiesta misura degli arresti domiciliari (sia
presso l’abitazione della madre della coindagata Mansi Elena, sia presso
l’abitazione dello stesso indagato per la presenza di videocamere) nonché
insussistenti i presupposti all’art. 89 d.P.R. n. 309/1990, stante la genericità
della documentazione concernente il programma di recupero dalla
tossicodipendenza (in quanto su modulo “a stampone”).
2.

Avverso l’ordinanza ha personalmente presentato ricorso Carbone

Giuseppe, assistito di fiducia dall’Avv. Maria Teresa Sasso, e ne ha chiesto
l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 73,
commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere il Tribunale ritenuto integrati i gravi
indizi di colpevolezza in ordine a reiterate cessioni di stupefacenti – ben
cinquanta -, sul mero presupposto che altrettante volte siano state riprese
persone avvicinarsi alla cancellata dell’abitazione del Carbone, e ciò sebbene
siano state in effetti sequestrate soltanto tre dosi cedute ad altrettanti
acquirenti; per avere altresì irragionevolmente escluso i presupposti della lieve
entità del fatto.
2.2. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 89
d.P.R. n. 309/1990, per avere il Tribunale respinto la richiesta di revoca o
sostituzione della misura cautelare, nonostante la documentata sottoposizione
dell’indagato ad un programma terapeutico, interrotto dall’adozione della misura
cautelare, ed in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza tali da
impedire l’applicazione degli arresti domiciliari.
2.3. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt.
273 e 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale respinto la richiesta di
sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari pur a fronte della
parziale ammissione degli addebiti ed in assenza di una verifica circa il
funzionamento delle telecamere piazzate presso l’abitazione dell’indagato.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

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special preventiva, il Collegio della cautela ha stimato inidonea a fare fronte agli

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo – con il quale il ricorrente si duole della
ritenuta integrazione del reato posto a base del titolo cautelare e della mancata
qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 -,
mette conto rilevare come, oltre a riprodurre nella sostanza le medesime
argomentazioni già esposte dinanzi al Tribunale, le censure siano volte a

dunque una valutazione alternativa degli elementi indiziari, piuttosto che a
denunciare vizi riconducibili al disposto dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc.
pen. Si tratta dunque di deduzioni finalizzate ad uno scrutinio improponibile in
questa Sede, a fronte della completezza e logica conseguenzialità che
caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata
decisione.
2.1. Nessun rilievo di ordine logico o giuridico può invero essere mosso in
relazione all’argomentare del Collegio, là dove ha fornito una spiegazione
puntuale delle scelte operate in punto di valutazione delle risultanze delle
indagini, attenendosi a massime d’esperienza sostenute da ragionevolezza.
Inappuntabile è il percorso motivazionale sviluppato a sostegno del giudizio
di gravità indiziaria espresso in relazione all’imputazione provvisoria di cessione
continuata di sostanza stupefacente. Al riguardo, il Giudice a quo ha valorizzato i
reiterati scambi attraverso la cancellata d’ingresso dell’abitazione fra Carbone e
diversi soggetti noti agli inquirenti come pregiudicati per violazioni della legge
sugli stupefacenti o sorvegliati speciali – scambi riscontrati in diretta dagli
inquirenti o videofilmati dalle apparecchiature piazzate

in loco –

ed il

rinvenimento di dosi di droga nella disponibilità di alcuni presunti acquirenti, in
stretta contiguità spazio temporale rispetto agli scambi monitorati. Le condotte
osservate e l’assenza di soluzioni di continuità fra i contatti presso la cancellata
ed il recupero delle dosi di stupefacente rende del tutto ragionevole concludere in assenza di ipotesi dotate di logicità e plausibilità diverse da quella fatta propria
dai Giudici del riesame – che, in tutti i casi in cui fu riscontrato un contatto fra
Carbone ed uno dei diversi soggetti che si presentavano alla cancellata,
osservando il più volte sperimentato modus operandi, si sia trattato di altrettanti
passaggi di stupefacente. Conclusione che, con una considerazione altrettanto
conforme a logica, il Tribunale ha ritenuto validata dalle dichiarazioni dello stesso
ricorrente, il quale ha ammesso di fare uso di cocaina e cederne di tanto in tanto
ad alcune persone, per potersi rifornire a sua volta.

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sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali e

Il Giudice a quo ha argomentato in termini parimenti congrui la ragione per
la quale lo smercio non possa ritenersi occasionale – come invece sostenuto
dall’indagato -, sia per il numero di cessioni osservate in un ambito temporale
limitato, sia per la la particolare accuratezza, e dunque per la professionalità,
con la quale Carbone aveva organizzato l’attività, munendo l’abitazione di un
sistema di videosorveglianza per poter scrutare tutta la zona esterna e
provvedendo alle consegne attraverso la cancellata ed in modo repentino, così
da rendere meno visibile l’atto.

insussistenza dei presupposti della fattispecie della lieve entità del fatto.
3.1.

Al riguardo giova rammentare come, secondo il consolidato

insegnamento di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della
concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di
cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 (diventata fattispecie
autonoma di reato con L. n. 79/2014), il giudice sia tenuto a valutare
complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente
escludere il riconoscimento dell’attenuante quando anche uno solo di questi
elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve
entità (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez.
3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651).
In altri termini, ferma la possibilità di ravvisare la lieve entità del fatto anche
in caso di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, detta fattispecie non
può ravvisarsi quando, nonostante l’esiguità dei singoli quantitativi di droga
ceduti, le modalità e le circostanze del fatto impediscano di inquadrare la
condotta in termini di modesto disvalore.
3.2. Di tali principi ha fatto coerente e puntuale applicazione il Tribunale
pugliese, allorchè – con motivazione immune dai vizi logici denunciati dal
ricorrente – ha rilevato come, a prescindere dal quantitativo oggetto di ogni
singola cessione, nella specie non sia ravvisabile la lieve entità del fatto, in
considerazione: a) della sistematicità e reiterazione nel tempo delle cessioni, ben
cinquanta nel solo periodo oggetto di monitoraggio investigativo (venti giorni);
b) della tempistica con cui avvenivano le cessioni (ventiquattro ore su
ventiquattro); c) delle dichiarazioni rese da un acquirente (Rutigliano) in merito
alla cadenza con la quale si riforniva dall’indagato (una o due volte alla
settimana); d) soprattutto, del modus operandi, accorto ed organizzato, con il
quale l’attività veniva realizzata (con consegne attraverso la cancellata e
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3. Infondate sono anche le critiche mosse dal ricorrente in punto di ritenuta

videocontrollo del luogo per poter operare in sicurezza). In considerazione delle
circostanze obbiettive sopra delineate, i Giudici della cautela hanno definito
l’abitazione dell’indagato una sorta di “supermarket della droga”, ove Carbone
era sempre reperibile e disponibile a cedere sostanze in ogni ora del giorno.
Le valutazioni espresse dal Tribunale nell’escludere la ricorrenza

3.3.

dell’invocata fattispecie di cui al corna 5 dell’art. 73 risultano conformi a logica ed
ai principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice, dal momento che i
quantitativi di sostanza complessivamente trattati – seppure frazionati nelle dosi

rapertura al pubblico” dello spaccio ad ogni ora del giorno e le evidenziate
modalità professionali della condotta, in quanto dimostrativi di un agire teso a
favorire la circolazione degli stupefacenti, si pongono in evidente distonia
rispetto alla ratio della lieve entità del fatto, che – si ribadisce – si giustifica in
presenza di condotte di minor disvalore sociale, suscettibili di recare una minima
lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, che va
riferito all’interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle sostanze droganti.
4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza.
Con motivazione congrua il Tribunale del riesame ha invero spiegato il
perchè gli arresti domiciliari presso l’abitazione della coindagata non siano idonei
ad impedire la reiterazione di analoghe criminose, apparendo di luminosa
evidenza come siffatta situazione di convivenza finirebbe per ricreare le
condizioni per la cooperazione illecita (v. pagina 4) e dunque favorire il
rinnovarsi delle condotte criminose.
5. Al pari immune da censure logico giuridiche è l’ulteriore passaggio della
motivazione del provvedimento in verifica, nel quale il Tribunale ha respinto la
richiesta di revoca o sostituzione della misura ex art. 89 d.P.R. n. 309/1990,
argomentando che il programma terapeutico presentato a sostegno dell’istanza
non può ritenersi adeguato in quanto compilato su “modulo a stampone” e,
dunque, non personalizzato rispetto alle specifiche esigenze dell’indagato.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, il Giudice cui sia
presentata un’istanza ai sensi del citato art. 89 è tenuto a valutare nel merito il
piano terapeutico e può pertanto rigettare la richiesta di revoca o sostituzione
della misura cautelare in caso di inadeguatezza, genericità e non
personalizzazione del programma di riabilitazione dell’indagato tossicodipendente
(Cass. Sez. 2, n. 30039 del 25/06/2009 – dep. 17/07/2009, Bottazzo, Rv.
244661; Sez. 6, n. 49143 del 06/11/2003 – dep. 22/12/2003, Barone, Rv.
227206).
6.

Altrettanto incensurabile nella fase di legittimità è la ritenuta

inadeguatezza della misura ex art. 284 cod. proc. pen., se solo si considera che

di volta in volta cedute agli acquirenti -, l’ampio giro d’affari dello smercio,

- come ben evidenziato dal giudice a quo

le reiterate e sistematiche condotte

delittuose venivano perpetrate proprio al domicilio, divenuto punto di riferimento
per la clientela. D’altra parte, il Giudice a quo ha espresso la valutazione di
inidoneità della richiesta misura domiciliare a prescindere dalla presenza presso
l’abitazione dell’indagato di telecamere funzionanti, di tal che tale valutazione
non potrebbe essere in alcun modo scalfita da un’eventuale verifica del
malfunzionamento delle apparecchiature reclamata dal ricorrente.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015

Il consigliere estensore

Il P esidente

P.Q.M.

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