Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4548 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4548 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 1/2008 TRIBUNALE di PORDENONE, del
12/03/2008
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto (il provvedimento) in data 16.1.2012 il Tribunale di Pordenone
rigettava l’istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza applicata ad Antonio
Zanetti per la durata di anni due.
In data 13.3.2012 il predetto chiedeva nuovamente la revoca della misura di
prevenzione, peraltro non ancora eseguita in ragione dello stato di detenzione, ed il
tribunale dichiarava la inammissibilità, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen.,

riproposizione della precedente.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato personalmente con il quale
lamenta che il rigetto dell’istanza deve essere motivato.
Inoltre, chiede la revoca dell’abitualità ai sensi dell’art. 103 cod.pen. ed che vengano
disposte ispezioni presso alcuni tribunali.
Lamenta che non è stata applicata la procedura ex art. 127 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, all’evidenza aspecifico, deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, nella specie, il tribunale ha provveduto alla declaratoria di inammissibilità
dell’istanza, ai sensi dell’art. 666 comma 2 cod. proc. pen., tenuto conto della genericità
della istanza e della riproposizione di quanto già rigettato con precedente provvedimento.
Il ricorso, formulando doglianze al limite della comprensibilità, manca, quindi, di
correlazione con il provvedimento impugnato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

rilevando la incomprensibilità della richiesta che, in ogni caso, si sostanziava nella mera

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