Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4548 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4548 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARACHELLI PEPPINO N. IL 16/04/1978
SARACHELLO FRANCO N. IL 15/02/1985
avverso la sentenza n. 368/2009 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 03/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 16/12/2014
OSSERVA
I ricorsi di SARACHELLI Peppino e SARACHELL0Franco che hanno identico contenuto
sono inammissibili in quanto generici.
L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi
prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento
della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne, come nel caso in esame,
L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa
prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica
(vedi fra le tante:Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 0 n. 16851/10).
È quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli
argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in
diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo
l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i
ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014
genericamente l’infondatezza.