Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4547 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4547 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOBILE CIRO N. IL 22/04/1978
avverso l’ordinanza n. 724/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia
respingeva il reclamo proposto da Ciro Nobile avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Spoleto che aveva dichiarato inammissibile l’istanza
di liberazione anticipata in relazione al periodo tra il 9.12.2006 ed il 9.12.2007,
tenuto conto che era già intervenuta valutazione negativa e che non sono stati
dedotti elementi sopravvenuti al precedente rigetto che consentano di

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, che lamenta la
mancata valutazione da parte del tribunale della documentazione ai fini della
verifica della diversa ricostruzione dei fatti indicata nel reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto corretta la inammissibilità dichiarata dal
primo giudice in ragione della preclusione ad una nuova valutazione determinata
dalla precedente decisione non impugnata.
A fronte di ciò, la doglianza del ricorrente per la mancata rivalutazione alla
luce della diversa ricostruzione dei fatti indicata nel reclamo è, all’evidenza,
aspecifica perché priva di correlazione con l’ordinanza impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.
Così deciso, il 29 ottobre 2013.

riconsiderare il merito della vicende.

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