Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4547 del 16/12/2014

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4547 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D.P.
G.O.
avverso la sentenza n. 8/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di G.O. e di D.P. deve essere dichiarato
inammissibile, giacché il motivo in esso dedotto è manifestamente infondato e ripropone
le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli
stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,

impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità,
conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c),
all’inammissibilità. Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione
pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato
le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli
elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di
responsabilità. Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie
risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano
applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che
hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro ciascuno

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione

 

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