Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45460 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 45460 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINO VINCENZA N. IL 22/12/1955
avverso la sentenza n. 922/2011 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 04/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. “D,400/,0
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 13/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4 dicembre 2013 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Vincenza Pellegrino in ordine al reato ascrittole (ex art. 328 c.p.) nella
sua qualità di responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Maddaloni,
perché estinto per intervenuta prescrizione in data 21 aprile 2013.

provveduto a dare esecuzione ad una ordinanza di sgombero di un
fabbricato adottata il 27 dicembre 2004, così omettendo di compiere un
atto del suo ufficio che doveva essere effettuato senza ritardo per ragioni
di sicurezza pubblica.

2.

Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per

cassazione il difensore dell’imputata,

deducendo il vizio di erronea

applicazione della legge penale in relazione agli artt. 328 c.p., 129 e 531
c.p.p., per avere il Tribunale omesso di accertare se l’ordinanza di cui
all’imputazione era stata emessa effettivamente per ragioni di sicurezza
pubblica. Nell’ordinanza de qua, infatti, non si fa alcun riferimento alla
presenza di un concreto pericolo per la pubblica o privata incolumità. Il
Tribunale, inoltre, avrebbe dovuto rilevare che la Pellegrino non era
competente, nella sua qualità di dirigente dell’ufficio tecnico del su
indicato Comune, ad emettere un’ordinanza a salvaguardia della
sicurezza pubblica, che solo il Sindaco poteva adottare.
L’ordinanza in questione, peraltro, non costituiva, per il suo
contenuto, un vero e proprio atto a tutela della pubblica sicurezza, ed il
Tribunale, di conseguenza, non ha correttamente inquadrato la norma
asseritamente violata dall’imputata. Anche a voler ritenere la sussistenza
dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p., tuttavia, si deduce
che in atti non è presente alcuna diffida ad adempiere indirizzata alla
ricorrente da soggetti privati (accertamento documentale, questo, che
avrebbe consentito al Tribunale di pronunciare una sentenza assolutoria
nel merito). Dagli stessi documenti acquisiti, infine, risultava che la
predetta aveva richiesto l’intervento della forza pubblica e che i

Alla predetta imputata si addebitava, in particolare, di non aver

destinatari dell’ordinanza, fra l’altro, avevano chiesto di soprassedere
all’esecuzione forzata dal momento che vi avrebbero provveduto
volontariamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, come stabilito dalle Sezioni

15/09/2009, Rv. 244275), in presenza di una causa di estinzione del
reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della
sentenza impugnata, poichè il giudice del rinvio avrebbe comunque
l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa
estintiva (in motivazione, la S.C. ha affermato che detto principio trova
applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale)
Ne discende che nel giudizio di cassazione, relativo ad una sentenza
che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili nullità di
ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, salvo
che l’operatività della causa di estinzione del reato presupponga specifici
accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso
assumerebbe rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla
necessaria rinnovazione del relativo giudizio (Sez. 2, n. 2545 del
16/10/2014, dep. 21/01/2015, Rv. 262277; Sez. 5, n. 588 del
04/10/2013, dep. 09/01/2014, Rv. 258670).
I motivi dedotti dalla ricorrente, invero, non tengono conto del fatto
che il proscioglimento nel merito può derivare solo dall’evidenza
dell’innocenza dell’imputata, così come richiesto dall’art. 129, comma
secondo, cod. proc. pen., evidenza che il Giudice di merito, di contro, ha
motivatamente escluso: essi, infatti, si basano su censure la cui
formulazione investe pretesi vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la
pronuncia impugnata, lamentando carenze di accertamento, ovvero
erronee valutazioni degli atti processuali, senza dimostrare affatto che la
sentenza avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l’imputata secondo il
criterio direttivo imposto dalla su indicata disposizione normativa, ma
limitandosi a reiterare in questa Sede argomenti e deduzioni già

2

Unite di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 35490 del 28/05/2009, dep.

esaminati nei loro profili di merito e dal Tribunale linearmente disattesi in
ordine ai presupposti, alla riferibilità soggettiva, alle ragioni ed alle
conseguenze della contestata condotta omissiva.

2. Per le su esposte considerazioni, dunque, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al

ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo quantificare nella misura di euro 300,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 13 ottobre 2015

Il Consigliere estensore

Il presidefite

pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle

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