Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4546 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4546 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
avverso l’ordinanza n. 876/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PERUGIA, del 29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia
respingeva il reclamo proposto da Alessio Attanasio avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipata in
relazione al periodo tra il 31.3.2008 ed il 31.3.2012, evidenziando la detenzione
del condannato è stata connotata dalla condotta negativa per comportamenti
offensivi e molesti, inosservanza di ordini e danneggiamenti, tanto che

provvedimenti disciplinari.
A fronte del numero, della costanza e della natura dei provvedimenti
disciplinari, provenienti da istituti di pena diversi, non posso residuare dubbi in
ordine al comportamento gravemente trasgressivo mantenuto dal condannato
senza soluzione di continuità, non potendo assumere valenza dirimente ai fini
della valutazione della partecipazione all’opera rieducativa la circostanza che ha
conseguito la laurea.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, lamentando la violazione di legge ed
il vizio di motivazione rilevando che la prova che si tratta di procedimenti
disciplinari falsi è desumibile dal numero assolutamente spropositato, pertanto, è
evidente che il condannato è stato preso di mira.
Denuncia, quindi, il travisamento dei fatti avuto riguardo alla valenza della
conseguita laurea, atteso che la stessa non era stata indicata come esimente ma
al fine di contrapporre tale fatto concreto alle generiche contestazioni
dell’amministrazione penitenziaria.
Lamenta, altresì, che il tribunale ha fatto generico riferimento ai
provvedimenti disciplinari senza indicarne il contenuto.
Con memoria in data 8.6.2013 contesta l’assegnazione del ricorso alla
settima sezione di questa Corte, rilevando che lo stesso non è manifestamente
infondato e chiede l’assegnazione alla sezione ordinaria.

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, pertanto, anche la richiesta
di assegnazione alla sezione ordinaria non può essere accolta.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in conformità con i
principi di diritto affermati da questa Corte in materia di liberazione anticipata.

2

nell’ultimo semestre considerato l’Attanasio è stato destinatario di tredici

A fronte di ciò, il ricorrente propone censure in fatto finalizzate ad una
rivalutazione anche dei singoli provvedimenti disciplinari non è consentita nel
giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

art. 616 cod. proc. pen..

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