Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4545 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4545 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANDALA’ NICOLA N. IL 08/03/1968
avverso l’ordinanza n. 3311/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 29/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 dicembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Bologna ha respinto il reclamo proposto da Mandalà Nicola avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, in data 30
luglio 2012, col quale veniva disposto il trattenimento della missiva scritta
dal reclamante, in occasione della Pasqua 2010, destinata al detenuto Di
Grazia Francesco.

si limitava alla formulazione degli auguri, ma conteneva comunicazioni di
notizie afferenti la persona del mittente, la sua situazione processuale e le
strategie giudiziarie da adottare, con uso di termini dialettali di non univoca
interpretazione, e con riferimenti a consigli e nominativi di terze persone,
elementi ritenuti idonei a sottintendere messaggi impliciti di non evidente
lettura, ma tali da poter arrecare pregiudizio sotto il profilo dell’ordine e
della sicurezza e da essere correlati alla commissione di illeciti, tenuto
anche conto del regime differenziato,

ex art. 41bis Ord. Pen., cui era

sottoposto il Di Grazia, destinatario della cartolina, così come il mittente,
Mandalà.

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Mandalà

personalmente, il quale lamenta violazione di legge per il trattenimento
della corrispondenza ritenuto arbitrario e giustificato con mera formula di
stile.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso, proposto per motivi generici e, comunque, di merito che si
risolvono nella contestazione delle puntuali valutazioni espresse dal

A sostegno della decisione il Tribunale ha osservato che la cartolina non

Tribunale con motivazione adeguata e coerente, senza incorrere in alcuna
violazione di legge, è inammissibile.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
i

[t–

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

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