Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4545 del 16/12/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4545 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENDELLA GIUSEPPE N. IL 19/07/1955
avverso la sentenza n. 1334/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
16/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di MgNDELLA Giuseppe è inammissibile.
Con la sentenza impugnata si riteneva non accoglibile l’istanza di conversione per non
essere la pena pecuniaria adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità
dell’imputato.
Il ricorrente denuncia contraddittorietà con riguardo all’affermato corretto

Se è vero che la valutazione sui presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è
fondata sugli stessi criteri previsti dall’art. 133 c.p., è altrettanto certo che tanto non
implica che il giudice debba prendere in esame tutti gli elementi indicati in detta norma,
potendo la sua discrezionalità essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi
in proposito, quali l’inefficacia della sanzione (Sez. 3, n. 21265 del 27.2.2003, imp.
Mauriello, Rv.224512) o la personalità dell’imputato (Sez. 2, n.25085 del 18.6.2010,
imp. Amato, Rv.247853). La motivazione della sentenza impugnata è pertanto
all’evidenza esaustiva nei suoi riferimenti all’inadeguatezza della sanzione sostitutiva;
ed il ricorso è di conseguenza altrettanto evidentemente infondato.
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014

comportamento processuale.

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