Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45444 del 21/10/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 45444 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAMBALDI ANDREA N. IL 17/01/1967
avverso la sentenza n. 7639/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 20/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

o, per la parte civile, l’Avv
Udi difens or Avv.Pet9e9,0 évaAv2200 P-Cf227-0- / Ga(2_
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1414MWO

Data Udienza: 21/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente RAMBALDI ANDREA, con sentenza del 20.2.2014, confermava la sentenza
con cui in data 22.11.2011 il GIP del Tribunale di Bologna, all’esito di giudizio
abbreviato, lo aveva condannato -tenuto conto della contestata aggravante, concessegli le circostanze attenuanti generiche ed operata la riduzione per il rito- alla
pena di mesi 2 e gg. 20 di arresto ed euro 2000 di ammenda, oltre spese, con
sospensione della patente di guida per la durata di anni due, per il reato p.p. dall’

modificato dalla Legge-94/2009, perché guidava il veicolo Suzuki Jimny, targato
CA 068 EL in stato di ebbrezza alcolica accertando tramite etilometro, alla prima
prova, un tasso alcolemico pari a 1,54 g/I e, alla seconda prova, un tasso alcolemico pari a 1,72 g/I, con l’ aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22.00
e prima delle ore 07.00. Commesso/accertato in Imola il 17 novembre 2010 in via
Pisacane intersezione via Santerno, ore 02.50

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, RAMBALDI ANDREA, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. b. c.

Con i primi tre motivi di doglianza – rubricati i primi due sia come

violazione di legge che come vizio motivazionale e il terzo come violazione di
legge- di natura processuale, il difensore eccepisce la nullità della sentenza impugnata per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio e di
tutti gli atti successivi, che risultano notificati all’imputato presso il difensore, laddove però, con procura speciale depositata in data 28.1.2011, l’imputato aveva
eletto espressamente il proprio domicilio presso la sua residenza in Imola, via
Carnevali 1.
Conseguirebbe da ciò una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen.
d. Con un quarto motivo di appello, il difensore appellante eccepisce l’inutilizzabilità dell’esame eseguito con l’alcooltest, in quanto l’esito di detto alcooltest
non è mai stato depositato e neppure è stato dato avviso al difensore di detto
deposito
e. Con ulteriore motivo di appello, il difensore eccepisce l’inutilizzabilità
dell’accertamento in mancanza di prova della regolare funzionalità dello strumento.
Il difensore si duole che dagli atti non risulta acquisita copia del libretto che
accompagna lo strumento utilizzato. Ci si duole che risulti prodotta agli atti una
copia di un mero foglietto ove leggesi “per copia conforme all’o i male”, senza che
sia possibile comprendere la natura del documento, né, tantomeno, far riisalire

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art. 186 commi 1, 2 lettera C) 2sexies, 3, 4 e 6 D.L.vo 30/04/1992 n. 285, come

all’apparecchiatura alcoltest utilizzata dai carabinieri per effettuare l’esame alcolime confronti dell’imputato.
La sintomatologia che l’imputato presentava non consente di provare la sussistenza delle fattispecie penali di cui all’ art. 186, comma 2, lett c) (quella contestata), ovvero lett. b) CdS. In base al principio del favor rei, detta sintomatologia
comporta che la condotta dell’imputato debba essere ricondotta alla fattispecie di
cui all’ art. 186, comma 2, lett. a) CdS, ossia ad un illecito di natura amministra-

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni
già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con
motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo
sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte
come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di
specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità,
intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a
norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non
mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n.
18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1,
n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002,
Palma, rv. 221693).
Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e
motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni

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tiva.

di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o
giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).

3. Ed invero viene riproposto il motivo attinente la regolarità della notifica
all’imputato, cui già la Corte territoriale aveva fornito una risposta congrua, evidenziando l’infondatezza dell’eccezione per una duplice ragione: a) in atti, non vi
è traccia della dichiarazione di domicilio dell’imputato presso la propria abitazione

que sia, e risolutivamente, se pure nullità potesse delinearsi, si tratterebbe di una
nullità a regime intermedio (sul punto veniva richiamato l’arresto di questa Corte
di cui a sez. 6, 24.6.2014, n. 29677, rv 259819); in quanto tale, non eccepibile
una volta che l’imputato ebbe a chiedere di procedersi con rito abbreviato (rito
alternativo in cui possono essere eccepite solo le nullità assolute e le inutilizzabilità
c.d. patologiche).
Ebbene, l’esame degli atti -cui questa Corte di legittimità ha dovuto accedere
in ragione della natura della doglíanza riproposta- consente di poter affermare che
il motivo di ricorso in questione è assolutamente infondato, essendo stata la procedura di notificazione all’imputato del tutto conforme alle previsioni codicistiche.
Ed invero, il difensore produce una nomina a procuratore speciale con contestuale elezione di domicilio dell’imputato presso la propria abitazione che egli afferma essere stata depositata il 28.1.2011. Tale nomina, tuttavia, come aveva già
dedotto la Corte d’Appello, non risulta agli atti. E del resto lo stesso difensore, che
ne produce copia priva di “depositato”, non fornisce alcuna prova di avvenuto deposito.
Vi è, invece, in atti, verbale di identificazione di persona e contestuale elezione
di domicilio del 17.11.2010dei CC di Imola, sottoscritto dal Rambaldi, in cui egli
nomina difensore di fiducia l’Avv, Carlo Colleoni Gandolfie per le notificazioni e,éle
gge domicilio presso tale difensore in Imola.
Il 14.2.2011 viene richiesta l’emissione di decreto penale di condanna, che
viene emesso il 9.6.2011 e notificato presso il difensore, che il 28.6.2011 lo riceve
regolarmente.
Segue, 1’11.7.2011, l’opposizione a decreto penale in cui il difensore e procuratore speciale non fa questione alcuna sulla notifica e chiede procedersi nelle
forme del rito abbreviato.
Il GUP, con decreto del 21.9.2011, fissa il giudizio abbreviato per il
22.11.2011 e anche l’avviso per tale udienza viene noticato all’imputato elettivamente domiciliato presso il difensore, con atto che viene regolarmente ricevuto a
mani dell’impiegata addetta allo studio il 18.11.2011.
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(asseritamente depositata presso il giudice di prime cure il 28.1.2011), b) comun-

All’udienza del 22.11.2011 si dà sempre atto a verbale che l’imputato è elettivamente domiciliato presso il difensore, che è presente e nulla eccepisce sul
punto. E anche la sentenza di primo grado darà atto di tale elezione di domicilio.
Il difensore comincia, dunque, ad eccepire l’irritualità della notifica all’imputato con l’atto di appello, ma, come si diceva, senza dare alcuna prova del deposito
dell’atto del 28.1.2011 che produce in copia.

4. Manifestamente infondate sono anche le ulteriori questioni oggi riproposte

congruamente e logicamente.
Corretto è il richiamo al consolidato dictum di questa Corte di legittimità per
cui l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti dell’alcooltest non integra
alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o
sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro
il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive (sez. 4, n. 4159 del
15.10.2009 dep. il 2.2.2010, Tamburini, rv. 246418; sez. 4, n. 12025 del
2.12.2010 dep. il 25.3.2011, Cinciripini, rv. 249941; sez. 4, n. 49407 del
21.11.2013, Grossi, rv. 257885).
Al più, rileva correttamente la Corte territoriale, ove pure volesse ravvisarsi
una nullità, si tratterebbe comunque di una nullità a regime intermedio, che, come
detto al paragrafo che precede, non può essere eccepita, avendo l’imputato richiesto il giudizio abbreviato.
Quanto alla prova del regolare funzionamento dell’apparecchio, nel provvedimento impugnato si dà correttamente atto che non di inutilizzabilità si tratta,
bensì, semmai, di attendibilità dell’alcoltest, l’argomento dell’appellante è comunque privo di consistenza.
Il giudice del gravame del merito rileva che non vi è alcun concreto motivo di
dubitare, nel caso di specie, dell’attendibilità dell’alcooltest e corretto è il richiamo
alla giurisprudenza di questa Corte.
In tema di guida in stato di ebbrezza, infatti, è principio giurisprudenziale
consolidato che, allorquando l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa
dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento quale, ad esempio,
la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non limitandosi a richiedere il deposito
della documentazione attestante la regolarità dell’etilometro (sez. 4, n. 42084 del
4.10.2011, Salamone, rv. 251117).
La Corte territoriale ha poi rilevato che nel caso di specie esiste in atti la
certificazione dell’avvenuta verifica dell’apparecchio.

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tout court a questa Corte di legittimità, cui già la Corte bolognese aveva risposto

Quanto alla doglianza difensiva che detta verifica non indicherebbe riferirsi
all’apparecchio utilizzato per misurare il tasso alcolico dell’imputato, logica è la
deduzione dei giudici del gravame del merito che il contesto di redazione e predisposizione di detta documentazione non può che indicare il contrario, essendo ovvio ed evidente che la verifica di cui si offre documentazione attiene all’apparecchiatura utilizzata nel caso concreto.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2015
Il C nsigliere estensore

Il Presidente

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-

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