Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4544 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4544 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAROLEI PAOLO N. IL 13/12/1971
avverso l’ordinanza n. 1473/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 29/10/2013

-I

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14.12.2010 il Tribunale di sorveglianza di Roma
respingeva il reclamo proposto da Paolo Carolei avverso il decreto ministeriale
del 15.2.2012 con il quale veniva applicato per la prima volta il regime di cui
all’art. 41-bis Ord. Pen..
Il tribunale rilevava che nel decreto ministeriale sono statt.indicate sia le
ragioni di ordine e sicurezza pubblica derivanti dalla recente ripresa della

desume la pericolosità del Carolei, riconosciuto elemento di vertice del clan
D’Alessandro operante in Castellammare di Stabia, indipendentemente dalla
esclusione dell’aggravante dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Il Carolei aveva il
compito per conto del sodalizio di predisporre canali di riciclaggio dei proventi
delle attività criminali attraverso l’apertura di agenzie di raccolta di scommesse
su eventi sportivi ed era il titolare di una di tali agenzie. Inoltre, dalle recenti
informazioni della DIA, della Procura della repubblica di Napoli DDA e dei
carabinieri risulta che il predetto è attualmente inserito nel sodalizio anche
tenuto conto dell’assenza di elementi sintomatici del venir meno del vincolo
associativo che neppure durante l’osservazione penitenziaria sono emersi.

2. Ricorre l’interessato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la
violazione di legge ed il vizio di motivazione tenuto conto che il tribunale si è
limitato a recepire acriticamente quanto assunto con il decreto ministeriale.
Rileva che la condanna non si riferisce al ruolo di promotore ed
organizzatore, bensì solamente di partecipe del sodalizio e che non è stata
adeguatamente motivata l’attualità della pericolosità, benché sia stata esclusa
l’aggravante di cui al comma secondo dell’art. 416 cod. pen. e non sia stata
contestata quella di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento impugnato, nell’esaminare la motivazione del decreto
ministeriale, si è attenuto ai criteri indicanti dalla vigente formulazione dell’art.
41 -bis legge 26 luglio 1975 n. 354.
Il tribunale in ossequio a detta disposizione era tenuto a porre in risalto il
duplice dato della biografia delinquenziale dea. detenuto e dell’attuale
operatività del sodalizio di appartenenza, accompagnando l’indicazione di indici
fattuali, anche non coesistenti, sintomatici dell’attuale pericolo di collegamenti
con l’esterno.

contrapposizione tra clan nel territorio in esame, sia gli elementi dai quali si

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione dell’ordinanza
impugnata è immune dai vizi denunciati, atteso che il controllo del tribunale sul
provvedimento ministeriale è stato effettuato attraverso una verifica della
pericolosità criminale del detenuto, desunta da elementi di fatto oggettivamente
valutabili. Il tribunale ha proceduto ad una corretta verifica in ordine alla
possibile persistenza di collegamenti con il gruppo criminale di appartenenza
anche in considerazione dell’epoca recente dei fatti esaminati.
A fronte della compiuta motivazione sintetizzata in premessa, le doglianze

riproposizione dei rilievi valutati dal tribunale in sede di reclamo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna delb ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;le ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 29 ottobre 2013.

delta ricorrente sono generiche ed essenzialmente si sostanziano nella mera

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