Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4544 del 16/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 4544 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CERASUOLO GAETANO N. IL 10/10/1947
avverso la sentenza n. 81/2010 CORTE APPELLO di CAMPOBASSO,
del 24/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;

Data Udienza: 16/12/2014

OSSERVA

Il ricorso di CERASUOLO Gaetano deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi
in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare,
per di più, non specifici. I giudici di merito non solo hanno dato atto che la disposta
ricognizione venne revocata, previa acquisizione dei verbali di identificazione fotografica

mai avanzato richiesto all’A.G. competente di volersi portare in territorio di Campobasso
(sede dell’Ufficio procedente) per la ricognizione.
Deve inoltre rilevarsi che il fatto che l’accompagnamento non è stato disposto per
effettuare una ricognizione formale, non più espletatasi dopo l’assunzione dei testi e
l’acquisizione degli atti relativi al riconoscimento informale, non è circostanza idonea ad
invalidare gli elementi di prova. Correttamente i giudici di merito hanno tratto il
convincimento della colpevolezza dell’imputato anche dalla individuazione fotografica
costituendo accertamento di fatto utilizzabili in virtù dei principi della non tassatività dei
mezzi di prova e del libero convincimento, che consentono il ricorso non solo alle
cosiddette prove legali, ma anche ad elementi di giudizio diversi, purché acquisiti non in
violazione di specifici divieti.
Del tutto legittimamente, poi, è stato ritenuto che non fosse più utile procedere alla
ricognizione formale, una volta che il giudicante ha ritenuto che l’esigenza di
identificazione personale che aveva determinato la formale ricognizione era stata, nella
valutazione del giudicante, in altro modo soddisfatta, essendo del tutto irrilevante che a
tale scopo fosse stato utilizzato un atto probatorio diverso da quello (ricognizione
formale) originariamente disposto.
L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed
impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso ricorrente,
dopo la pronuncia impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un.
23428/05 Bracale).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da profili
di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue l’onere delle
spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa
delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di
1.000,00 (mille) euro

P.Q.M.

1

per mancata presenza in udienza del prevenuto, ma anche che il predetto non aveva

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di
1.000,00 euro.

Così deliberato in Roma il 16.12.2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA