Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4543 del 29/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4543 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 29/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO GIUSEPPE N. IL 27/07/1976
avverso l’ordinanza n. 363/2005 TRIB.SEZ.DIST. di LENTINI, del
12/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

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RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza deliberata il 12 novembre 2012 il Tribunale di

Siracusa, sezione distaccata di Lentini, giudice dell’esecuzione, ha respinto
la domanda di Russo Giuseppe diretta ad ottenere l’applicazione della
disciplina della continuazione tra i fatti, separatamente giudicati, di
concorso in furto aggravato, commesso in Lentini, nella notte tra il 21 e il
22 gennaio 2008, in concorso con Tringale Giuseppe; rapina aggravata in

Solicchiata, il 2 ottobre 2007; tentata rapina aggravata e ricettazione
continuata, in concorso con Meli Antonino e Di Stefano Angelo, commessi in
Catania il 6 settembre 2008.
A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che, nonostante i delitti
commessi aggredissero, tutti, il patrimonio, tuttavia i diversi contesti di
tempo e luogo in cui erano stati commessi, e le differenti modalità esecutive
insieme a persone diverse, non consentivano di ravvisare, fin dalla
commissione della prima violazione, il 2 ottobre 2007, elementi da cui
ricavare la ideazione, sia pure nelle linee generali, degli ulteriori fatti
criminosi attuati, rispettivamente, dopo oltre tre mesi e quasi un anno dopo
rispetto al primo reato in ordine cronologico.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Russo tramite
il difensore, il quale deduce inosservanza od erronea applicazione della
legge penale in relazione agli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc.
pen., e la mancanza di motivazione.
L’ordinanza impugnata non avrebbe valutato tutti gli elementi
sintomatici di unitarietà del disegno criminoso, pur rappresentati dal
difensore anche in relazione alla spinta a delinquere per le gravi difficoltà
economiche in cui versava, all’epoca, il Russo, sull’errato presupposto che
avesse rilevanza determinante per escludere l’identità del disegno criminoso
l’assenza soltanto di alcuni degli indici elaborati dalla giurisprudenza come
sintomatici della continuazione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il Tribunale, infatti, non ha ignorato gli elementi addotti dal ricorrente a
sostegno dell’istanza con riguardo alla stessa indole dei reati commessi
1

concorso con persone non identificate, commessa in Castiglione, contrada

contro il patrimonio, ma, con motivazione adeguata e coerente, immune da
vizi logici e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha spiegato che
essi non erano indicativi di unitarietà del disegno criminoso tra reati
eseguiti in contesti spazio-temporali differenti e con complici diversi.
Tale motivazione non postula alcuna deviazione dallo statuto normativo
della continuazione riconoscibile in sede esecutiva, come delineato dalla
giurisprudenza di questa Corte, e non trascura gli indici evidenziati dal
ricorrente dando, tuttavia, di essi un’interpretazione legittimamente

contraddittorio, rispetto a quella sostenuta nel ricorso.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.

divergente, siccome motivata in modo non manifestamente illogico né

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