Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4543 del 16/12/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4543 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: VERGA GIOVANNA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BAFFA GABRIELLA N. IL 28/02/1943
avverso la sentenza n. 2416/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
18/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Data Udienza: 16/12/2014
OSSERVA
Il ricorso di BAFFA Gabriella è inammissibile perché a fronte di tutto quanto
esposto dai giudici di merito con riguardo anche all’elemento soggettivo del reato
contrappone generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone
solo una non consentita – in questa sede di legittimità – diversa lettura degli
elementi valutati dai giudici di merito e senza evidenziare alcuna manifesta
non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito
questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio,
che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi
l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di
aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità
del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep.
11.10.2004-rv 230634).
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – determinata da
profili di colpa emergenti dal ricorso (v. Corte Cost. sent. 186/2000) – consegue
l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi
dedotti, nella misura di 1.000,00 (mille) euro
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma di 1.000,00 euro.
Così deliberato in Roma il 16.12.2014
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA
Il Presidente
ranco FIADANESE
illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente