Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4542 del 08/10/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 4542 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LLANAJ ZAIM N. IL 17/08/1977
avverso la sentenza n. 2470/2013 GIP TRIBUNALE di PORDENONE,
del 18/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Pordenone -giudice per le indagini preliminari- applicava
all’imputato la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73
DPR 309/90, concernente sostanza di tipo marijuana;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
violazione di legge perché non sarebbe stato tenuto conto della nuova disciplina sanzionatoria

seguito della sentenza C.Cost. n. 32/2014;
-Ritenuto che il motivo fatto valere risulta manifestamente infondato, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti tenuto conto del trattamento sanzionatorio vigente
all’epoca della decisione, tanto che della decisione della Corte Costituzionale n. 32/2014 si fa
espressa menzione in sentenza e nella stessa si afferma che è stato tenuto conto del nuovo
regime sanzionatorio nella determinazione della pena;
– richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
-Rilevato che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la declaratoria di inammissibilità
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo
ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8-10-2014.

relativa al reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 concernente droghe leggere, come risultante a

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