Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45419 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45419 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Ferrari Francesco, nato il 16/05/1948;

Avverso l’ordinanza n. 179/2014 emessa il 10/10/2014 dal Tribunale di La
Spezia;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale
Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 14/10/2015

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10/10/2014 il Tribunale di La Spezia dichiarava
inammissibile la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato
formulata da Francesco Ferrari tra le sentenze di cui al provvedimento di cumulo
emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Genova il 07/04/2007 – con cui era stata rideterminata la pena residua da
espiare in anni dieci e giorni diciassette di reclusione – e la sentenza emessa il

cui era stata irrogata all’imputato la pena di anni tre e mesi uno di reclusione e
1.000,00 euro di multa.
Si riteneva, in particolare, che ostassero all’applicazione della disciplina della
continuazione invocata dal Ferrari l’ampiezza dell’arco temporale in esame, che
non consentiva di ipotizzare l’esistenza di un disegno criminoso unitario sotteso
ai vari reati presupposti, anche in considerazione della mancata indicazione di
elementi concreti e specifici dai quali desumere l’esistenza di una progettazione
criminosa unitaria.

2. Avverso questa ordinanza il Ferrari, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Si deduceva, in particolare, l’incongruità motivazionale dell’ordinanza
impugnata, nell’adottare la quale il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto
conto né dell’omogeneità esecutiva che caratterizzava i fatti di reato di cui si
chiedeva l’unificazione, né della contiguità temporale di tali reati, che emergeva
inequivocabilmente dai provvedimenti decisori presupposti, riguardanti il
provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso
la Corte di appello di Genova il 07/04/2007 e la sentenza emessa il 30/04/1999
dal Tribunale di La Spezia.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale di La Spezia compiuto una
valutazione discrezionale dell’infondatezza dell’istanza proposta dal Ferrari,
inammissibile in quella sede.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’ordinanza impugnata risulta adottata

de

plano, in violazione delle formalità previste dall’art. 666 cod. proc. pen., che

2

30/04/1999 dal Tribunale di La Spezia, divenuta irrevocabile il 04/07/2013, con

impone lo svolgimento del procedimento esecutivo nel contraddittorio delle parti,
a pena di nullità, rilevante ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Il procedimento esecutivo, infatti, deve sempre svolgersi, previo rituale
avviso, con la partecipazione del pubblico ministero e l’obbligatoria assistenza
del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, necessaria ai fini della regolare
instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che qualora il giudice
dell’esecuzione ometta di fissare l’udienza in camera di consiglio e adotti un
provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una

sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013,
Prediletto, Rv. 254939).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione dichiarava inammissibile
l’istanza rilevando che ostavano all’applicazione della continuazione invocata dal
Ferrari l’ampiezza dell’arco temporale in esame, che non consentiva di ipotizzare
l’esistenza di un disegno criminoso unitario sotteso ai vari reati, tenuto anche
conto della mancata indicazione di elementi concreti e specifici.
Ne discende che il Tribunale di La Spezia emetteva declaratoria di
inammissibilità dell’istanza proposta, in violazione dell’art. 666 cod. proc. pen.,
concretizzando una nullità assoluta valutabile alla luce della giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui: «È affetta da nullità l’ordinanza con cui il giudice
dell’esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l’osservanza
delle formalità di cui all’art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si
pronunci, al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o
mera riproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo,
“de plano”» (cfr. Sez. 3, n. 3550 del 20/06/2007, Manzo, Rv. 237529).

2. Queste ragioni impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti al Tribunale di Tribunale di La
Spezia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di e.2..paie
ril
cift La Spezia per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015.

nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai

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