Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 45416 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 45416 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Urracci Stefano, nato il 23/04/1985;

Avverso il decreto n. 4059/2014 emesso il 25/06/2014 dal Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Torino;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico
Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 14/10/2015

RILEVATO IN FATTO

1.

Con decreto emesso il 25/06/2014 il Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Torino dichiarava inammissibili le richieste avanzate da Stefano
Urracci, finalizzate alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale,
della semilibertà e della detenzione domiciliare, ritenendole meramente
ripropositive dell’istanza rigettata con ordinanza emessa il 15/04/2014 dal
Tribunale di sorveglianza di Torino, su richiesta presentata dallo stesso

2. Avverso tale ordinanza l’Urracci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per
cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Si deduceva, in particolare, che, nel provvedimento in esame, non si teneva
conto del fatto che l’istanza presentata dall’Urracci il 07/05/2014, su cui
interveniva il decreto impugnato, riguardava l’ordine di esecuzione, emesso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria 1’01/04/2014, relativo
a un cumulo di pene per complessivi anni uno, mesi cinque e giorni tre di
reclusione; mentre, l’istanza decisa con l’ordinanza emessa il 15/04/2014,
richiamata nel decreto di inammissibilità, riguardava un diverso ordine di
esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria il 20/11/2013, relativo a un cumulo di pene per complessivi mesi
undici e giorni tre di reclusione.
Ne discende che il presupposto su cui si fondava l’ordinanza impugnata
risultava contraddetto dalle emergenze processuali, imponendo l’annullamento
del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, l’art. 666, comma 2, cod. proc.
pen., così come richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen., nella parte in cui
consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l’istanza costituisca
una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione
allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti o
questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (cfr. Sez. 3,
n. 5195 del 05/12/2003, Prestianni, Rv. 227329).
In questa cornice sistematica, deve rilevarsi che, con la declaratoria di
inammissibilità impugnata, veniva decisa una questione processuale proposta
con istanza del 07/05/2014, differente rispetto a quella prospettata dalla difesa
dell’Urracci con istanza del 19/12/2013, in relazione alla quale interveniva
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condannato.

l’ordinanza del 15/04/2014; differenza riscontrabile sia sotto il profilo della causa
petendi che sotto il profilo del petitum.
Infatti, con l’istanza del 19/12/2013, si chiedeva la concessione di misure
alternative alla detenzione in relazione all’ordine di esecuzione della pena di mesi
undici e giorni tre di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Alessandria il 20/11/2013; su tale richiesta interveniva l’ordinanza
del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15/04/2014, già richiamata.
Con la successiva istanza del 07/05/2014, l’Urracci formulava un’ulteriore

esecuzione della pena di anni uno, mesi cinque e giorni tre di reclusione, emesso
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria 1’01/04/2014.
Tale istanza, inoltre, si distingueva dalla precedente, per il fatto che veniva
giustificata dall’imminente nascita di un figlio – che nasceva 1’01/07/2014 – e
dall’inserimento stabile nel mondo lavorativo del condannato, che era proseguito
oltre l’originaria scadenza del luglio 2014; elementi valutativi, questi ultimi, che
non erano stati in precedenza sottoposti al vaglio del Tribunale di sorveglianza di
Torino.
Posta in questi termini la questione in esame, non v’è dubbio che l’incidente
di esecuzione proposto con l’istanza del 07/05/2014 non costituisce una mera
riproposizione di quello precedentemente deciso dal Tribunale di sorveglianza di
Torino, atteso che i due procedimenti non sono assimilabili né per il petitum né
per la causa petendi, presupponendo ordini di esecuzione diversi e richieste di
benefici penitenziari fondate su presupposti differenti.
Queste conclusioni si impongono alla luce della giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la preclusione processuale di cui all’art. 666, comma 2, cod.
proc. pen., non opera in senso assoluto e inderogabile – coprendo ogni questione
processuale dedotta e deducibile, al contrario di quanto si verifica nel processo di
cognizione, con il quale non può stabilirsi un’assimilazione sistematica sul punto
– ma comporta una valutazione allo stato degli atti, tenendo conto della
prospettazione difensiva. Ne consegue che tale effetto preclusivo, rilevante tanto
per il procedimento di sorveglianza quanto per il procedimento di esecuzione,
risultando consequenziale alla previsione all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.,
non può ritenersi operante laddove, con un’istanza successiva, vengano
prospettate nuove circostanze di fatto ovvero nuove questioni di diritto (cfr. Sez.
U, n, 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799).
Ne discende che l’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino il
il 15/04/2014, non poteva operare in maniera definitiva, ma rebus sic stantibus,
consentendo una rivalutazione del precedente giudizio in presenza di nuove
circostanze di fatto o nuove questioni giuridiche, certamente ricorrenti nel caso
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richiesta di misure alternative alla detenzione, inerente al diverso ordine di

in esame, che imponevano di ritenere connotate da differenti petitum e causa
petendi le istanze del 19/12/2013 e del 07/05/2014.

2. Per le ragioni che si sono esposte il ricorso proposto nell’interesse di
Stefano Urracci deve essere accolto, con l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza
di Torino per l’ulteriore corso.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015.

P.Q.M.

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