Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4541 del 08/10/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 4541 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

—9REH-N2ANZ-A-

sul ricorso proposto da:
GRASSO MARCO N. IL 14/09/1985
avverso la sentenza n. 3031/2013 TRIBUNALE di FOGGIA, del
04/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 08/10/2014

Ritenuto in fatto

1. li Tribunale di Foggia, giudice monocratico, con sentenza resa ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta delle parti, la
pena concordata per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 relativa a sostanze del
tipo cocaina e hashih, ritenuta l’ipotesi di cui al comma V.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con

seguito della pronuncia d’incostituzionalità per le c.d. droghe leggere.

Considerato in diritto

1.11 motivo di ricorso è fondato
2.Deve considerarsi, infatti che, per effetto della sentenza Corte Cost. n. 32 del 12
febbraio 2014, viene in rilievo la disciplina in materia di sostanze stupefacenti
prevista dal DPR 309/1990, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dalla I.
21 febbraio 2006 n. 49, talché la pena per le sostanze di cui alle tabelle II e IV
dell’art. 14 risulta compresa tra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di
reclusione, laddove il testo oggetto della declaratoria d’incostituzionalità stabiliva un
più grave trattamento sanzionatorio, compreso tra un minimo di sei ed un massimo
di venti anni di reclusione, oltre la multa. Essendo stata riconosciuta nella
fattispecie in esame l’ipotesi di cui al comma quinto dell’art. 73 DPR 309/90, inoltre,
la sanzione oggi applicabile si attesta nell’ambito della previsione sanzionatoria
mitigata a seguito della modifica intervenuta con la I. 79/2014 (reclusione da sei
mesi a quattro anni, e multa da euro 1.032 a euro 10.329).

3.Nella specie la determinazione della pena inflitta (un anno e sei mesi di reclusione
e € 3.000,00 di multa) è intervenuta sulla base di quadro sanzionatorio superato
dagli interventi legislativi sopravvenuti e dagli esiti della sentenza Cori. Cost. n. 32
del 2014, che ha reso applicabile l’art. 73 DPR 309/90 nel testo anteriore alle
modifiche apportate dalle disposizioni che avevano inasprito il trattamento
sanzionatorio per le c.d. droghe leggere.

4.S’impone, pertanto, l’annullamento sul punto dell’impugnata sentenza senza
rinvio, investendo la determinazione del trattamento sanzionatorio l’intero patto.

P.Q.M.

riferimento alla nuova disciplina dell’art. 73 c. V DPR 309/90 come risultante a

P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Foggia.

Così deciso in Roma 1’8-10-2014.

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