Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4540 del 29/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4540 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Data Udienza: 29/10/2013
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORNASINI LORENZO N. IL 09/10/1961
avverso l’ordinanza n. 687/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
25/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
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Ct
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 25 ottobre 2012 la Corte di appello di
Milano, giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di Fornasini Lorenzo
di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti, separatamente
giudicati, di violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, con
la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990,
commesso tra il 17 ed il 19 dicembre 2002, e di estorsioni aggravate ed
del 2002 e il 2005.
A ragione della decisione la Corte ha addotto l’eterogeneità dei predetti
delitti e l’irrilevanza che correo del Fornasini sia nelle violazioni in materia
di droga, sia nelle estorsioni con incendi, fosse stato tale Cicalese, poiché
tale circostanza dimostrava la disponibilità dei predetti a delinquere in
qualsiasi settore, ma non l’anticipata programmazione di tutti i reati dal
2002 in poi.
2.
Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il Fornasini
personalmente, il quale deduce l’inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale, in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.,
e il vizio della motivazione.
L’ordinanza impugnata avrebbe ignorato la contemporaneità tra il delitto
in materia di sostanze stupefacenti e il primo episodio di estorsione
aggravata, e l’identità dei concorrenti, il Fornasini e il Cicalese, nei fatti
separatamente giudicati; avrebbe, inoltre, erroneamente ritenuto
l’omogeneità delle violazioni come condizione di riconoscimento della
continuazione, la quale postula invece solo un’ideazione unitaria preventiva
che permetta di legare tra loro reati anche di indole diversa.
CONSIDERATO in DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di appello, infatti, non ha ignorato gli elementi di connessione
soggettiva ed oggettiva riproposti in questa sede dal ricorrente, ma con
motivazione adeguata e coerente, seppure sintetica, immune da vizi logici e
giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha spiegato che essi non
erano sintomatici di unitarietà del disegno criminoso tra reati totalmente
diversi tra loro e solo in parte temporalmente vicini, posto che l’attività
estorsiva con incendi si è svolta dal 2002 fino al 2005, mentre il delitto di
urr
incendi ad esse connessi, attuati in un arco temporale compreso tra la fine
illecito traffico di sostanze stupefacenti risulta temporalmente circoscritto al
dicembre 2002, restando asintomatico il concorso in tutti i delitti del
Cicalese insieme al Fornasini.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 ottobre 2013.
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle